Linee Guida sull'amianto Regione Toscana

Linee Guida sull'amianto Regione Toscana / Agg. 2019
ID 15749 | 14.02.2022 / Documento allegato
Aggiornate 2019 le Linee guida sull'amianto della Regione Toscana 2018
- Delibera di Giunta regionale n° 3...
Regolamento delegato (UE) 2021/2003 della Commissione del 6 agosto 2021 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo la piattaforma dell’Unione per lo sviluppo delle rinnovabili
GU L 407/4 del 17.11.2021
...
Articolo 1 Oggetto
Il presente regolamento istituisce la piattaforma dell’Unione per lo sviluppo delle rinnovabili (Union renewable development platform - «URDP») per agevolare i trasferimenti statistici ai fini della direttiva (UE) 2018/2001 e per facilitare il conseguimento sia dell’obiettivo dell’Unione di cui al suo articolo 3, paragrafo 1, sia del contributo di ciascuno Stato membro a tale obiettivo conformemente al suo articolo 3, paragrafo 2.
[...]
Articolo 3 Obiettivi
1. L’URDP intende agevolare i trasferimenti statistici di energia da fonti rinnovabili ai fini della direttiva (UE) 2018/2001 e facilitare il conseguimento sia dell’obiettivo dell’Unione di cui al suo articolo 3, paragrafo 1, sia del contributo di ciascuno Stato membro a tale obiettivo conformemente al suo articolo 3, paragrafo 2.
2. L’URDP:
a) individua le potenziali opportunità di trasferimenti statistici tra Stati membri, fornendo informazioni aggregate su:
i) gli Stati membri che hanno superato o si prevede che superino il loro contributo o obiettivo in materia di energie rinnovabili e che pertanto hanno potenzialmente importi statistici di rinnovabili in eccesso da trasferire a un altro Stato membro;
ii) gli Stati membri che non hanno conseguito o che si prevede non conseguano il loro contributo o obiettivo in materia di energie rinnovabili e che potrebbero pertanto essere deficitari di importi statistici di rinnovabili;
b) include le informazioni fornite dagli Stati membri sull’offerta e sulla domanda di trasferimenti statistici di energia rinnovabile, compresi il volume, il prezzo e la tempistica, nonché eventuali condizioni supplementari per il trasferimento;
c) facilita gli accordi di trasferimenti statistico tra Stati membri attraverso un meccanismo non vincolante di abbinamento della domanda e dell’offerta di trasferimenti statistici tra Stati membri, e fornisce punti di contatto negli Stati membri per avviare discussioni sugli accordi;
d) fornisce accesso a materiale orientativo che assista gli Stati membri nella conclusione dei trasferimenti statistici;
e) aumenta la trasparenza sugli accordi di trasferimento statistico conclusi fornendo informazioni chiave a riguardo, ad esempio su volumi, prezzi e tempistica, nonché sui pertinenti documenti degli accordi di trasferimento statistico, qualora pubblicamente accessibili.
3. Oltre agli obiettivi di cui al paragrafo 2, l’URDP può espletare qualsiasi altra funzione relativa al processo di trasferimento statistico di energia da fonti rinnovabili per contribuire all’obiettivo di cui al paragrafo 1.
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- Delibera di Giunta regionale n° 3...

Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control)
European Commission 2018
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ID 12830 | 13.02.2021 / Modulo DdC in formato .doc
Modulo di dichiarazione di conformità (DCC), di cui all’allegato 6 del Decreto 15 ...
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