Convenzione di Basilea rifiuti pericolosi

Convenzione di Basilea rifiuti pericolosi / Ed. 2023 - Dal 1° Gennaio 2025 - IT / EN / FR / ES - Altre
ID 2249 | Update news 20.12.2024 / Ed. 2023 in allegato
Convenzione di Basilea sul controllo dei m...
Regolamento delegato (UE) 2021/2003 della Commissione del 6 agosto 2021 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo la piattaforma dell’Unione per lo sviluppo delle rinnovabili
GU L 407/4 del 17.11.2021
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Articolo 1 Oggetto
Il presente regolamento istituisce la piattaforma dell’Unione per lo sviluppo delle rinnovabili (Union renewable development platform - «URDP») per agevolare i trasferimenti statistici ai fini della direttiva (UE) 2018/2001 e per facilitare il conseguimento sia dell’obiettivo dell’Unione di cui al suo articolo 3, paragrafo 1, sia del contributo di ciascuno Stato membro a tale obiettivo conformemente al suo articolo 3, paragrafo 2.
[...]
Articolo 3 Obiettivi
1. L’URDP intende agevolare i trasferimenti statistici di energia da fonti rinnovabili ai fini della direttiva (UE) 2018/2001 e facilitare il conseguimento sia dell’obiettivo dell’Unione di cui al suo articolo 3, paragrafo 1, sia del contributo di ciascuno Stato membro a tale obiettivo conformemente al suo articolo 3, paragrafo 2.
2. L’URDP:
a) individua le potenziali opportunità di trasferimenti statistici tra Stati membri, fornendo informazioni aggregate su:
i) gli Stati membri che hanno superato o si prevede che superino il loro contributo o obiettivo in materia di energie rinnovabili e che pertanto hanno potenzialmente importi statistici di rinnovabili in eccesso da trasferire a un altro Stato membro;
ii) gli Stati membri che non hanno conseguito o che si prevede non conseguano il loro contributo o obiettivo in materia di energie rinnovabili e che potrebbero pertanto essere deficitari di importi statistici di rinnovabili;
b) include le informazioni fornite dagli Stati membri sull’offerta e sulla domanda di trasferimenti statistici di energia rinnovabile, compresi il volume, il prezzo e la tempistica, nonché eventuali condizioni supplementari per il trasferimento;
c) facilita gli accordi di trasferimenti statistico tra Stati membri attraverso un meccanismo non vincolante di abbinamento della domanda e dell’offerta di trasferimenti statistici tra Stati membri, e fornisce punti di contatto negli Stati membri per avviare discussioni sugli accordi;
d) fornisce accesso a materiale orientativo che assista gli Stati membri nella conclusione dei trasferimenti statistici;
e) aumenta la trasparenza sugli accordi di trasferimento statistico conclusi fornendo informazioni chiave a riguardo, ad esempio su volumi, prezzi e tempistica, nonché sui pertinenti documenti degli accordi di trasferimento statistico, qualora pubblicamente accessibili.
3. Oltre agli obiettivi di cui al paragrafo 2, l’URDP può espletare qualsiasi altra funzione relativa al processo di trasferimento statistico di energia da fonti rinnovabili per contribuire all’obiettivo di cui al paragrafo 1.
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Best environmental management practice in the fabricated metal product manufacturing sector
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