Sentenza CP 25 febbraio 2024 n. 6773
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Sentenza CP 25 febbraio 2024 n. 6773 / Responsabilità del sindaco disinfezione acque (delitto di corrompimento colposo di acque)
ID 21556 | 22.03.2024
Delitto di corrompimento colposo di acque del sindaco responsabile della gestione del servizio idrico e dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione.
L'imputato, quale sindaco, responsabile della gestione del servizio idrico e dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione, per colpa, aveva cagionato l'adulterazione/corrompimento delle acque potabili destinate al consumo umano dell'acquedotto comunale, distribuite per la rete idrica a favore delle abitazioni di Cambrembo, così determinano nella popolazione locale l'insorgenza di infezioni gastroenteriche in forma acuta;
la colpa era stata individuata nel non avere egli predisposto, dal 2008 al 2018, alcun intervento di clorazione e/o sanificazione delle acque, senza rispettare il valore minimo consigliato di cloro residuo di 0,2 mg/l, previsto dalla normativa di settore, anche in presenza di rapporti di analisi che avevano evidenziato la non conformità dei campioni per la presenza di batteri conformi, e nel non avere provveduto, anche dopo l'insorgenza dei primi casi di infezione, ad intervento urgente di clorazione e disinfezione; nel non aver previsto un sistema di manutenzione e vigilanza periodica nell'area ove veniva attinta l'acqua di sorgente.
Le conformi sentenze di merito hanno ritenuto che la condotta di reato ascritta all'imputato dovesse essere configurata come delitto di corrompimento colposo di acque mediante omissione, previsto dagli artt. 40 cpv., 440, 452 comma 2 CP.
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Art. 439. (Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari)
Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l’ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena di morte (1).
(1) Pena abolita dall’art. 1 del DLgs Lgt 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.
Articolo 440 (Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari)
Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.
La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali
Articolo 452 (Delitti colposi contro la salute pubblica)
Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:
1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte;
2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo;
3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.
Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.
Il corrompimento si configura, rispetto all'avvelenamento (art. 439 cp) quando il rischio sanitario sia complessivamente di entità minore. Infatti l'art. 440 c.p. non sancisce alcuna circostanza aggravante, a differenza dell'art. 439 c.p. in relazione al caso in cui dalla condotta derivi la morte di una o più persone.
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