Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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In applicazione dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 145 - relativo alla Consultazione tripartita - il decreto ha la finalità di stabilire:
- le modalità con cui gli operatori contribuiscono alla effettiva consultazione tripartita tra il Comitato, gli operatori e i rappresentanti dei lavoratori
- i criteri generali per la stipula dell’accordo formale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 145/15 e per la consultazione periodica
L’accordo formale di consultazione tripartita è sottoscritto dal Presidente del Comitato, dall’operatore, relativamente a tutte le attività offshore condotte dalla Società nello Stato italiano, e dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
Sono oggetto di consultazione tripartita la formulazione di standard e strategie in materia di prevenzione degli incidenti gravi, l’analisi e la definizione di linee programmatiche e di azione, il sistema di gestione integrato della salute, della sicurezza e dell'ambiente (di cui all’articolo 19, comma 3, e allegato 1 paragrafo 9 del D. Lgs. 145/2015).
Possono essere oggetto di consultazione tripartita su richiesta del Comitato, dell’operatore o del rappresentante dei lavoratori:
a) la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi (di cui all’articolo 19, comma 1, e allegato I paragrafo 8), relativamente all’impegno dell’operatore a favorire i meccanismi di consultazione;
b) le comunicazioni di cui agli articoli 11, comma 1, lettera c), h) e i) e comma 3 e 5, 15 comma 1, e 16 comma 1, del D. Lgs. 145/2015.
La consultazione può avere luogo anche per la definizione di progetti specifici su materie oggetto di accordo tripartito e può essere richiesta da uno qualsiasi dei soggetti interessati, purché venga fatta richiesta al Comitato di avviare la fase di consultazione secondo gli ordinari criteri fissati dall’accordo di consultazione.
Fonte: MISE
Ministero dello Sviluppo Economico
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ID 19013 | 21.02.2023 / Download Scheda allegata
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