The COP30 climate change conference

The COP30 climate change conference / Study
ID 25609 | 23..02.2026 / November 2025, Belém, Brazil
This study provides an overview of the status of international climate negotiations ahead of the climat...
In applicazione dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 145 - relativo alla Consultazione tripartita - il decreto ha la finalità di stabilire:
- le modalità con cui gli operatori contribuiscono alla effettiva consultazione tripartita tra il Comitato, gli operatori e i rappresentanti dei lavoratori
- i criteri generali per la stipula dell’accordo formale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 145/15 e per la consultazione periodica
L’accordo formale di consultazione tripartita è sottoscritto dal Presidente del Comitato, dall’operatore, relativamente a tutte le attività offshore condotte dalla Società nello Stato italiano, e dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
Sono oggetto di consultazione tripartita la formulazione di standard e strategie in materia di prevenzione degli incidenti gravi, l’analisi e la definizione di linee programmatiche e di azione, il sistema di gestione integrato della salute, della sicurezza e dell'ambiente (di cui all’articolo 19, comma 3, e allegato 1 paragrafo 9 del D. Lgs. 145/2015).
Possono essere oggetto di consultazione tripartita su richiesta del Comitato, dell’operatore o del rappresentante dei lavoratori:
a) la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi (di cui all’articolo 19, comma 1, e allegato I paragrafo 8), relativamente all’impegno dell’operatore a favorire i meccanismi di consultazione;
b) le comunicazioni di cui agli articoli 11, comma 1, lettera c), h) e i) e comma 3 e 5, 15 comma 1, e 16 comma 1, del D. Lgs. 145/2015.
La consultazione può avere luogo anche per la definizione di progetti specifici su materie oggetto di accordo tripartito e può essere richiesta da uno qualsiasi dei soggetti interessati, purché venga fatta richiesta al Comitato di avviare la fase di consultazione secondo gli ordinari criteri fissati dall’accordo di consultazione.
Fonte: MISE
Ministero dello Sviluppo Economico
Collegati:
Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 145

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