Direttiva 2009/123/CE

Direttiva 2009/123/CE
ID 21589 | 27.03.2024
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ID 14507 | 09.09.2021 / Sentenza in allegato
Falsa attribuzione EER rifiuto è punibile per il reato di cui all'Art. 484 CP - Falsità in registri e notificazioni.
La Corte di cassazione, con la Sentenza n. 32604 del 1° settembre 2021, si è pronunciata sulla fattispecie di contenuto indicato falsamente sul formulario rifiuti.
Secondo la Corte, il trasportatore di rifiuti che falsamente indica il contenuto del trasporto utilizzando, consapevolmente, un codice EER in realtà non pertinente, integra la fattispecie di cui all'art. 484 del codice penale (Falsità in registri e notificazioni).
Il ricorrente osservava (come da giurisprudenza) che in tema di trasporto di rifiuti, la falsa attestazione contenuta nel formulario di identificazione (c.d. FIR), previsto dall'art. 193, d.lgs. n. 152 del 2006, non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, di cui all'art. 483 cod. pen., trattandosi di documento recante mera attestazione del privato a contenuto puramente dichiarativo, avente natura diversa dal certificato di analisi di rifiuti indicato dall'art. 258, comma quarto, d.lgs. 152/2006.
Ma, nel caso di specie, si legge nella sentenza, il ricorrente, lungi dal limitarsi a riempire in modo inesatto e incompleto il formulario di legge, ha falsamente indicato il contenuto del trasporto utilizzando un codice in realtà non pertinente, ben consapevole quindi che detto codice prevalente utilizzato non era congruente con l'effettività dei rifiuti recati a bordo e che l'utilizzo di altro codice, per quel tipo di trasporti, non gli era invece consentito.
...
Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.
segue in allegato
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