Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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MATTM, 06.05.2019
Come previsto all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014 e riportato nella guida predisposta dalla Commissione europea, gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli delle perdite (apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria, di pompe di calore fisse, di apparecchiature di protezione antincendio e di celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti un carico di gas fluorurati pari o superiore a 5 tonnellate di CO2-equivalente) devono conservare i registri delle apparecchiature per cinque anni e, su richiesta, metterli a disposizione dell'Autorità nazionale competente o della Commissione europea.
In caso di apparecchiature etichettate come "apparecchiature ermeticamente sigillate", i registri sono necessari solo se il carico di refrigerazione è superiore a 10 tonnellate di CO2-equivalente.
I registri delle apparecchiature devono contenere le seguenti informazioni:
Non è necessario tenere registri per le apparecchiature mobili di condizionamento d'aria o i veicoli frigorifero diversi da autocarri o rimorchi.
A decorrere dall’ottavo mese successivo all’entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, tutte le informazioni contenute nei registri di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014, relative alle attività di controllo delle perdite nonché alle attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento, sono comunicate, per via telematica, alla Banca dati di cui all’articolo 16 del citato D.P.R. n. 146/2018.
Il Ministero dell'Ambiente fa presente che la soglia di 5 tonnellate di CO2-equivalente è utilizzata esclusivamente per determinare gli obblighi e la frequenza dei controlli delle perdite.
Pertanto, a partire dal 25 settembre 2019, l’obbligo di tenuta dei registri sarà rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati dalla quale sarà possibile scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.
L’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014 prevede inoltre, al paragrafo 3, che tutte le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra istituiscono registri contenenti informazioni pertinenti relative agli acquirenti di gas fluorurati a effetto serra, compresi i seguenti dettagli:
a. i numeri dei certificati degli acquirenti;
b. le rispettive quantità di gas fluorurati a effetto serra acquistati.
Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra conservano tali registri per almeno cinque anni e, su richiesta, mettono tali registri a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione.
A decorrere dal sesto mese successivo all’entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, anche le informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti tali gas, sono comunicate, per via telematica, alla Banca dati di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018.
Pertanto, a partire dal 25 luglio 2019, l’obbligo di tenuta dei registri sarà rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati delle vendite di F-gas e di apparecchiature contenenti tali gas.
Fonte: MATTM
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