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Comunicato 31 ottobre 2024 - Export. Obbligo notifica rottami metallici

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Comunicato 31 ottobre 2024   Export  Obbligo notifica rottami metallici

Comunicato 31 ottobre 2024 - Export. Obbligo notifica rottami metallici (codici 7204, 7404, 7602 e 7902)

ID 22878 | 06.11.2024 / In allegato 

Modifica all'art. 30 del DL 21 marzo 2022, n. 21, modificato dal DL 25 giugno 2024, n. 84, convertito con modificazioni dalla Legge n. 9 agosto 2024, n.115

Il decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2024, n. 115, ha riformulato la disposizione sull’obbligo di notifica sui rottami ferrosi estendendolo anche ai rottami metallici.

In particolare, l’obbligo di notifica include ora anche i codici doganali numero 7404, 7602 e 7902 oltre che al codice 7204, sul quale insisteva già l’obbligo, tutti classificati secondo la nomenclatura combinata di cui al Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987.

Le imprese che esportano i materiali corrispondenti ai menzionati codici sono tenute a trasmettere al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) e al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) il modulo di notifica, quest’ultimo firmato digitalmente, nei seguenti casi:

- Qualora venga effettuata una singola esportazione che superi la quantità di 250 tonnellate;
- Qualora vengano effettuate più esportazioni che cumulate superino le 500 tonnellate nell’arco di un mese solare.

* In quest’ultimo caso, solo l’operazione che fa superare la soglia delle 500 tonnellate nell’arco di un mese solare e le successive dovranno essere notificate. Il termine “operazioni effettuate nell’arco di ciascun mese solare” fa riferimento alle esportazioni effettuate con separate dichiarazioni doganali.

___________

DL 21 marzo 2022, n. 21, modificato dal DL 25 giugno 2024, n. 84

Art. 30 Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche

1. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, sono individuate le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui al comma 2. I rottami metallici compresi nei codici 7204, 7404, 7602 e 7902 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, anche non originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all'obbligo di notifica di cui al comma 2, qualora la quantità di rottami ferrosi sia superiore a 250 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantità di rottami ferrosi oggetto delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare sia superiore a 500 tonnellate. Con la singola operazione che nell'arco di ciascun mese solare supera le 500 tonnellate, da notificare entro i termini previsti dal comma 2, si dà atto del superamento del limite in conseguenza delle precedenti esportazioni. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo possono essere indicate, in deroga ai periodi secondo e terzo, le quantità di cui ai codici 7404, 7602 e 7902 che devono essere oggetto di notifica ai sensi del comma 2.

2. I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma 1 hanno l'obbligo di notificare, almeno sessanta giorni prima della data di esportazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi l'obbligo di cui al comma 2 è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione.

3-bis. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale. Il Tavolo permanente è composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle imprese e del made in Italy, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché delle associazioni di categoria di volta in volta interessate. Alle riunioni possono essere invitati rappresentanti di altri Ministeri, aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno.

3-ter. Fermo restando quando disposto al comma 5, la partecipazione ai lavori del Tavolo permanente di cui al comma 3-bis non dà luogo all'erogazione di compensi, rimborsi di spese, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.

4. Le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 2026.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono alle attività di controllo previste dal presente articolo avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy

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