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Interpello ambientale 08.08.2023 - Definizione di impianti industriali impianti fotovoltaici

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Interpello ambientale 08 08 2023

Interpello ambientale 08.08.2023 - Definizione di impianti industriali impianti fotovoltaici

ID  20285 | 31.08.2023 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

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Interpello ambientale 08.08.2023

Oggetto: Chiarimenti in merito alla definizione di impianti industriali di cui all’articolo 20 comma 8 lett. c-ter) n. 2) del D.Lgs 199/2021

Con riferimento alla nota prot. n. 3180 del 30/05/2023, trasmessa a mezzo mail pec in data 30 maggio 2023, con cui codesto Comune chiede chiarimenti in merito alla definizione di impianti industriali di cui all’articolo 20 comma 8 lett. c-ter) n. 2) del D.Lgs 199/2021 ai sensi dell’art. 3- septies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si risponde quanto segue.

PREMESSE

In data 30 maggio 2023 è stata acquisita al protocollo n. 3180 del Comune di Villalba una istanza di chiarimenti in merito alla definizione di impianti industriali di cui all’articolo 20 comma 8 lett. c- ter) n. 2) del D.Lgs 199/2021 con la quale si è denunciato quanto segue:

- da parte di alcuni operatori viene richiesto al Comune di Villalba, in quanto ente locale responsabile della procedura autorizzativa, di procedere ai sensi dell’Articolo 47 comma 11 bis del DL 13/2023 come convertito dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, senza valutazioni ambientali, alla autorizzazione in Procedura Abilitativa Semplificata di un impianto fotovoltaico con potenza inferiore a 10 MW;
- tale impianto è situato a una distanza inferiore ai 500 metri da impianti fotovoltaici esistenti (a terra di potenza superiore a 20 kW), trattandosi nella specie di area idonea.

QUESTIONE

Illustrato il dato fattuale, si richiede alla scrivente Direzione motivato parere sulla questione che segue:

1. conferma che nella definizione di impianti industriali di cui all’articolo 20 comma 8 lett. c- ter) n. 2) del D.Lgs 199/2021 possano essere ricondotti anche gli impianti fotovoltaici;

2. conferma che a livello generale possano considerarsi esenti da valutazioni ambientali sino a 10 MW in quanto aree idonee ex lege per l’installazione di impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, ai sensi del combinato disposto dell’Articolo 47 comma 11 bis del DL 13/2023 e dell’articolo 20 del D.Lgs 199/2021 comma 8, lettera c-ter) numero 2) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da un preesistente impianto fotovoltaico a terra di potenza superiore a 20 kW (anche se quest’ultimo realizzato non in zona a destinazione industriale, artigianale e commerciale).

QUADRO NORMATIVO

1. D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214)»:
- Art. 20 (rubricato «Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili»), comma 8, lett. c-ter) n. 2):
«8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:
c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché' le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento».

2. D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»:
- Art. 268 (rubricato «Definizioni»), comma 1, lettera h):
«h) stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività;».

3. D.M. 19 febbraio 2007 del Ministero dello sviluppo economico, recante «Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387» (Gazz. Uff. 23 febbraio 2007, n. 45)

- Premesse
«Ritenuto opportuno chiarire che, in forza dell'art. 52 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20kW sono da considerare impianti non industriali, e dunque non assoggettabili alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, qualora non ricadenti in aree naturali protette»
- Art. 5 (rubricato «Procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti»), comma 8:
«8. Gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b2) e b3), nonché, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW sono considerati impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti alla verifica ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, sempreché non ubicati in aree protette».

4. Risoluzione n. 32/E dell’Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2012, con oggetto «Trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte dell’ente pubblico mediante impianti fotovoltaici – Scambio sul posto e scambio a distanza», Parte1;

- Parte 1. (rubricato «Scambio sul posto, cumulabilità della potenza degli impianti»).
«Con la circolare n. 46/E del 19 luglio 2007 e, successivamente, con la risoluzione n. 13/E del 20 gennaio 2009, la scrivente ha precisato, tra l’altro, che qualora un ente non commerciale sia “soggetto responsabile” di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 kW, che per la sua collocazione (ad esempio, sul tetto o su un’area di pertinenza) risulti installato essenzialmente per fare fronte ai bisogni energetici della sede dell’ente medesimo, l’immissione di energia in rete per effetto del servizio di scambio sul posto non concretizza lo svolgimento di un’attività commerciale abituale e che il relativo contributo in conto scambio erogato dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (in seguito GSE) non assume rilevanza fiscale. Diversamente, se l’impianto è di potenza superiore a 20 kW, nella considerazione che impianti di dimensioni maggiori siano realizzati da soggetti che debbono soddisfare esigenze diverse da quelle strettamente privatistiche di una abitazione o di una sede di un ente non commerciale, l’energia prodotta e immessa in rete dovrà essere considerata come ceduta alla rete medesima nell'ambito di un'attività commerciale (vendita di energia) e il contributo in conto scambio costituirà un corrispettivo rilevante ai fini dell’IVA».

5. la Circolare 36/E dell’Agenzia delle Entrate del 19 Dicembre 2013 OGGETTO: Impianti fotovoltaici – Profili catastali e aspetti fiscali, Allegati: 1, Parte 6, pg 35;
- Allegati: 1, Parte 6, (rubricato «Disciplina dello scorporo del valore del terreno ai fini dell’ammortamento».
«Si ritiene, pertanto, che gli impianti fotovoltaici costituiscono fabbricati industriali, in quanto destinati alla produzione del bene energia mediante la conversione delle radiazioni solari, a prescindere dalla classificazione catastale».

PARERE

Si riscontra il quesito sollevato da codesto ufficio, con nota prot. n. 3180 del 30/05/2023, in merito alla definizione di impianti industriali di cui all’articolo 20 comma 8 lett. c-ter) n. 2) del D.Lgs 199/2021.

Riguardo al tale richiesta, si osserva quanto di seguito riportato, anticipando che l’interpretazione sistematica e teleologica della disposizione in valutazione appare condurre alla conclusione in virtù della quale nella definizione di impianti industriali di cui all’articolo 20 comma 8 lett. c-ter) n. 2) del D.Lgs 199/2021 possano essere ricondotti anche gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kW.

A tali fini, giova in primo luogo rilevare che la previsione legislativa di aree da considerarsi immediatamente idonee (e dunque nella fase antecedente la determinazione delle medesime aree da parte delle Regioni sulla base dei criteri statali previamente stabiliti) si inserisce nel solco del rilevante pacchetto di misure adottate dal legislatore nazionale al fine di riscontrare l’esigenza di promozione della produzione di energia da fonte rinnovabile a fronte degli obiettivi sfidanti nazionali ed europei.

Nell’ambito di tale strategia, si inserisce per l’appunto l’intervento normativo di cui al d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, teso a prevedere un novero rilevante di misure finalizzate a velocizzare in modo significativo l’installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili attraverso un approccio semplificativo che possa consentire ed accelerare lo sviluppo delle rinnovabili in maniera più armonioso ed efficace su tutto il territorio nazionale, valorizzando il coinvolgimento proattivo dei territori interessati.

La disciplina prescritta per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, stabilisce, al comma 8 dell’art. 20 del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, un novero di aree considerate immediatamente idonee nelle more della puntuale individuazione di superfici e aree idonee ad opera di specifici decreti ministeriali.

Tale disposizione, alla lettera c-ter), punto 2), regola la possibilità che, con esclusivo riferimento ad «impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra,» e «in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», vengano considerate quali idonee le «le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonchè le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento».

Pertanto, la previsione consente la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione, e delle relative opere connesse, anche su aree interne ad impianti e stabilimenti industriali nonché su aree classificate quali agricole a condizione che vengano situate in un perimetro di «non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento».

La disposizione, inoltre, indica quale riferimento espresso per la definizione di stabilimento quanto previsto dall’art. 268, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in cui si individua lo stabilimento come «il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività».

Tanto premesso, la questione in valutazione attiene alla possibilità di considerare un impianto fotovoltaico esistente quale complesso unitario e stabile ovvero stabilimento industriale. Tanto, al fine di consentire l’applicazione della disciplina che considera aree idonee, ai sensi dell’art. 20, comma 8, c-ter, punto 2 del d.lgs. n. 199/2021, quelle agricole site in un perimetro di non più di 500 metri dall’impianto stesso.

Al fine di fornire una corretta interpretazione delle norme in esame, occorre indagare la ratio posta a fondamento della scelta legislativa che le ha individuate.

La previsione di un limite di non più di 500 metri di distanza da impianti e stabilimenti industriali, per ritenere zone agricole quali idonee alla costruzione di impianti fotovoltaici a terra, risulta essere il frutto di un contemperamento di diversi interessi contrapposti.

Tale bilanciamento trova causa nella necessità da un lato di garantire il rispetto del principio di massima diffusione delle energie da fonti rinnovabili e dall’altro di preservare la destinazione agricola dei diversi territori così come preordinata dagli strumenti urbanistici.

Infatti, l’applicazione del medesimo regime autorizzatorio previsto per le aree idonee alle zone agricole in un perimetro di non più di 500 metri da impianti e stabilimenti industriali appare giustificata dall’esigenza di consentire la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici con riferimento esclusivo a porzioni di territorio, delineate nell’area strettamente attigua agli impianti o stabilimenti industriali, che già risulterebbero concretamente interessate dagli effetti derivanti dall’esercizio delle attività industriali.

Proprio tali attività, sono richiamate nella definizione di stabilimento fornita nell’art. 268 (rubricato «Definizioni”»), comma 1, lettera h) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale». Tale nozione, che con esclusivo riferimento alle attività esercitate ben può essere estesa a quella di impianto industriale, si riferisce, per quanto di interesse, al luogo in cui «il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti».

Un impianto fotovoltaico, infatti, è composto da un insieme ad esempio di moduli, inverter, sistema di accumulo, sistema di monitoraggio che sono tra loro interconnessi come un complessivo ciclo produttivo.

Il fatto che l’impianto fotovoltaico, di potenza superiore ai 20kW, nella sua produzione del bene energia elettrica non produca direttamente emissioni non osta all’attribuzione della qualifica di stabilimento in quanto l’art. 268 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 prevede anche che la qualifica di stabilimento venga riconosciuta anche al “luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività”, dove l’attività di produzione e vendita di energia elettrica già consente di riconoscerne la natura di stabilimento adibito alla produzione professionale di un bene.

Il decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 emanato dal Ministero dello sviluppo economico ha ritenuto , per perseguire lo scopo di diffusione delle fonti rinnovabili, ovvero della produzione elettrica dal fotovoltaico per uso domestico e di autoconsumo fissando la soglia dei 20 KW, di ribadire sia nelle premesse, dove si specifica che «gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20kW sono da considerare impianti non industriali, e dunque non assoggettabili alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, qualora non ricadenti in aree naturali protette», che nell’art. 5, comma 8, dove si stabilisce che «gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW sono considerati impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti alla verifica ambientale» che gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20kW sono di ritenersi impianti non industriali. Ne consegue che gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a tale soglia siano da ritenersi compresi nella categoria degli impianti industriali.

Tale definizione e classificazione è stata ribadita anche dall’Agenzia delle Entrate, anche se per fini diversi alla classifica degli impianti fotovoltaici, ai fini fiscali nella risoluzione n. 32/E del 4 aprile 2012 dove si chiarisce che «l’impianto è di potenza superiore a 20 kW, nella considerazione che impianti di dimensioni maggiori siano realizzati da soggetti che debbono soddisfare esigenze diverse da quelle strettamente privatistiche di una abitazione o di una sede di un ente non commerciale, l’energia prodotta e immessa in rete dovrà essere considerata come ceduta alla rete medesima nell'ambito di un'attività commerciale (vendita di energia) e il contributo in conto scambio costituirà un corrispettivo rilevante ai fini dell’IVA» e dunque afferma che gli impianti di potenza di potenza superiore a 20 kW svolgono un’attività commerciale.

L’Agenzia delle Entrate tramite la Circolare 36/E del 19 dicembre 2013 avendo ad oggetto proprio gli aspetti catastali e aspetti fiscali degli impianti fotovoltaici specifica che «Si ritiene, pertanto, che gli impianti fotovoltaici costituiscono fabbricati industriali, in quanto destinati alla produzione del bene energia mediante la conversione delle radiazioni solari, a prescindere dalla classificazione catastale». Appare, dunque, evidente che per gli impianti la classificazione catastale di dove è collocato l’impianto fotovoltaico non rilevi.

In via di conclusione un impianto fotovoltaico può essere individuato quale complesso unitario e stabile ovvero stabilimento industriale in ragione del fatto che è composto da un insieme ad esempio di moduli, inverter, sistema di accumulo, sistema di monitoraggio che sono tra loro interconnessi come un complessivo ciclo produttivo e che la qualifica di stabilimento anche al “luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività.

Pertanto, si conferma che a livello generale possano considerarsi esenti da valutazioni ambientali sino a 10 MW in quanto aree idonee ex lege per l’installazione di impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, ai sensi del combinato disposto dell’art. 47 comma 11 bis del DL 13/2023 e dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 199/2021 comma 8, lettera c-ter) numero 2) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da un preesistente impianto fotovoltaico a terra di potenza superiore a 20 kW (anche se quest’ultimo realizzato non in zona a destinazione industriale, artigianale e commerciale).

Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

Fonte: MASE

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