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Interpello ambientale 29.03.2023 | Regime autorizzativo impianti di trattamento delle acque di falda

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Interpello ambientale 29 03 2023 Regime autorizzativo impianti di trattamento delle acque di falda

Interpello ambientale 29.03.2023 | Regime autorizzativo impianti di trattamento delle acque di falda

ID 19519 | 29.04.2023 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

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Interpello ambientale 29.03.2023

Oggetto: Riscontro interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 - Regime autorizzativo applicabile agli impianti di trattamento delle acque di falda finalizzati alla bonifica delle acque sotterranee.

Con nota acquisita al prot. 0161354 del 21-12-2022 la Provincia di Brindisi ha inoltrato un quesito in ordine regime autorizzatorio applicabile agli impianti di trattamento delle acque di falda (TAF) finalizzati alla bonifica delle acque sotterranee.

In particolare, l’Ente provinciale, dopo avere riportato l’art. 243 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, ha formulato l’interpello nei seguenti termini: “L’ufficio scrivente, tuttavia, ritiene che tale norma si riferisca all’assimilazione dello scarico dell’impianto allo scarico di un refluo industriale, e all’applicazione dei limiti tabellari previsti dalla parte III del d.Lgs. 152/06 e s.m.i. Con riferimento invece al titolo autorizzativo necessario per l’impianto di trattamento, l’ufficio scrivente ha sempre inteso le acque di falda da bonificare assimilabili ad un rifiuto, e pertanto ha autorizzato gli impianti TAF con autorizzazione unica ex art. 208 oppure Autorizzazione Integrata Ambientale, a seconda della potenzialità dell’impianto.

Si chiede pertanto a codesto Ministero, di esprimersi ai sensi dell’art. 3-septies in merito all’interpretazione dell’art. 243 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. sin ora seguita dall’ente scrivente”.

Riferimenti normativi

Si riportano di seguito i riferimenti normativi applicabili alla fattispecie:
- art. 243 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, testo vigente:
“1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento delle acque, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 242, o isolare le fonti di contaminazione dirette e indirette; in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza.
2. Il ricorso al barrieramento fisico è consentito solo nel caso in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di cui al comma 1 secondo le modalità dallo stesso previste.
3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.
4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessata; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantità utilizzabili e alle modalità d'impiego.
6. Il trattamento delle acque emunte, da effettuarsi anche in caso di utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito, deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali. Al fine di garantire la tempestività degli interventi di messa in sicurezza, di emergenza e di prevenzione, i termini per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico sono dimezzati”.
- l’articolo sopra riportato è stato sostituito dall'art. 41, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Il testo previgente così disponeva:
“1. Le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell'ambito degli interventi di bonifica o messa in sicurezza di un sito, possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al presente decreto.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica dell'acquifero, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nella stessa unità geologica da cui le stesse sono state estratte, indicando la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione/reimmissione. Le acque reimmesse devono essere state sottoposte ad un trattamento finalizzato alla bonifica dell'acquifero e non devono contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle presenti nelle acque prelevate”.

Riscontro al quesito

Il titolo autorizzatorio dell’impianto di trattamento delle acque sotterranee per le finalità di cui all’art. 243 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 (c.d. TAF) riprende la natura giuridica delle acque oggetto di trattamento.

A tal fine si rimettono le seguenti considerazioni.

L’art. 243, comma 4, D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, introdotto dall’art. 41 del D.L. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, in Legge n. 98/2013, prevede che “Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza”.

Già la norma previgente (nella parte in cui prevedeva che “Le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, … , , possono essere scaricate, …, nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al presente decreto”) assimilava lo scarico dell’impianto di trattamento ad uno scarico industriale con conseguente applicazione dei limiti previsti dalla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006.

Dal confronto dei due testi normativi risulta evidente l’intenzione del Legislatore del 2013 di fare applicazione, anche per le acque emunte nell’ambito di interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica, del criterio ermeneutico elaborato dalla giurisprudenza, sin dalla nota sentenza della Cassazione, Sez. Un. n. 12310 del 13 dicembre 1995, Forina, in ordine alla distinzione tra le acque reflue e i rifiuti, che, come noto, fa leva sulla definizione di scarico (“convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse”).

Quanto sopra trova conferma anche nei lavori preparatori che hanno portato alla novella legislativa ove si legge che “La principale finalità della disposizione in commento è quindi quella di chiarire la non applicazione della disciplina vigente in materia di rifiuti. E’ questa infatti la sostanza del nuovo comma 4 dell’art. 243, secondo cui le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di dette acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla Parte III del Codice, che, tra l’altro, contiene la disciplina degli scarichi idrici (artt. 100-108)”.

Il trattamento depurativo previsto dalla norma, pertanto, riprendere il medesimo regime giuridico delle acque sotterranee in ragione dell’integrazione o meno della nozione di scarico.

Argomenti in tal senso si traggono anche dalla giurisprudenza formatasi dopo la novella del 2013.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 marzo 2015, n. 1054: la decisione, dopo avere riportato le statuizioni della sentenza della medesima Sezione n. 5857 del 6 dicembre 2013, così dispone: “In questo quadro assume rilievo decisivo accertare se nei casi di specie lo scarico delle acque emunte sia diretto, con canalizzazione non interrotta delle acque dal punto di prelievo al punto di immissione nel corpo ricettore, previa depurazione, ovvero se il riversamento sia interrotto con lo stoccaggio delle acque avviate allo smaltimento, trattamento o depurazione, a mezzo di trasporto, ricadendosi nel primo caso nella normativa della Parte III del “codice”, relativa alla disciplina degli scarichi e, nel secondo, in quella della Parte IV relativa alla disciplina dei rifiuti (cfr. anche Cass. pen. n. 12476 e n. 49454 del 2012).

Questa accezione è oggi assunta e regolata dall’art. 243, comma 4, del “codice” nel testo modificato dall’art. 41, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), per il quale “Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza”. Concludendo che “Riguardo il caso di specie … emerge che le acque emunte di cui si tratta non sono in atto canalizzate con collettamento continuo dal prelievo all’immissione ma stoccate con asporto e smaltimento periodico e che il diverso sistema, che le assoggetta al regime della Parte III del “codice” ai sensi e alle condizioni del testo dell’art. 243 come modificato con il d.-l. n. 98 del 2013, non risulta in atto installato, almeno alla recente data del 15 dicembre 2014.

8.2.4. Ne consegue, per quanto sopra esposto, che il sistema in atto riconduce le acque così emunte alla categoria dei “rifiuti liquidi” con l’applicazione della relativa normativa. Tanto vale fintanto che l’impianto non verrà installato con le caratteristiche proprie della fattispecie di cui al vigente art. 243, comma 4: e tale è comunque la qualificazione valevole ai fini del vaglio di legittimità degli atti qui impugnati”.

In ragione dell’evoluzione della normativa sopra riportata e della giurisprudenza formatasi in merito, si ritiene, pertanto, che il regime giuridico delle acque emunte nell’ambito delle procedure di cui all’art. 243 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 (titolo autorizzativo dell’impianto di trattamento, assimilazione dello scarico ad uno scarico industriale e relativi limiti) sia applicabile in presenza di elementi progettuali specifici, oggettivamente valutabili e apprezzabili, dai quali inferire l'esistenza di un sistema stabile di canalizzazione (Cons. Stato, sez. IV, 12 agosto 2021, n. 5868).

Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti eventualmente in corso, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi relativi al caso di specie, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

Si precisa che il presente parere è stato condiviso con la Direzione Generale Valutazioni ambientali.

Fonte: MASE

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