Decisione di esecuzione (UE) 2016/1032
della Commissione del 13 giugno 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento eu...
Adozione dei criteri ambientali minimi per forniture e noleggio di prodotti tessili, ivi inclusi mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale nonche' servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili.
(GU n.167 del 14.07.2021)
Entrata in vigore: 12.09.2021
Il Decreto MASE 7 febbraio 2023 ha disposto l'abrogazione del DM 30 giugno 2021 dal 22.05.2023
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Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del comma 5 dell’art. 229 - bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosi come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all’allegato 1, che è parte integrante del presente decreto, per i seguenti servizi e forniture:
a) forniture e noleggio di prodotti tessili, ivi inclusi mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale;
b) servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) prodotti tessili: abbigliamento e accessori composti per almeno l’80% in peso da fibre tessili; prodotti tessili per uso in ambienti interni, composti per almeno l’80% in peso da fibre tessili; stoffe ed altri articoli tessili composti per almeno l’80% in peso da fibre tessili destinati all’uso in ambienti esterni;
b) servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili: l’attività comprende il ritiro degli articoli della stazione appaltante o acquistati dalla stazione appaltante usati; la relativa trasformazione per mezzo di tutti o parte dei seguenti processi: la modifica del taglio, la nobilitazione, la finitura, l’aggiunta di eventuali componenti nuovi, il confezionamento, la successiva consegna degli articoli rinnovati. L’attività è finalizzata al recupero del tessuto originale per quanto tecnicamente possibile.
Art. 3. Abrogazioni e norme finali
1. Il decreto 11 gennaio 2017 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2017, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore dopo sessanta giorni dalla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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