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Regolamento (UE) 2016/429

ID 15684 | | Visite: 5613 | Legislazione HACCPPermalink: https://www.certifico.com/id/15684

Regolamento  UE  2016 429

Regolamento (UE) 2016/429 / Normativa in materia di sanità animale - Consolidato 2021

ID 15684 | 07.02.2022

Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)

(GU L 84 del 31.3.2016)
_______

Il regolamento sostiene i settori dell’allevamento e della produzione alimentare dell’Unione europea (Unione) e il relativo mercato unionale in termini di sostenibilità, competitività, crescita e occupazione. Esso sostituisce ed estende le norme dell’Unione vigenti in materia di sanità animale, raccogliendole in una normativa più semplice caratterizzata da una maggiore attenzione verso le priorità chiave per affrontare le malattie. Tali priorità comprendono:

- responsabilità più chiare per le aziende agricole che si occupano di bestiame, pesci e crostacei e altre persone coinvolte (ad esempio il personale veterinario) nella diagnosi precoce al fine di prevenire la diffusione dei principali focolai di malattie e limitarne i danni;
- un’amministrazione semplificata del commercio internazionale di taluni animali vivi e prodotti di origine animale (come sperma, ovuli ed embrioni);
- una base giuridica più chiara e strumenti migliori per permettere alle autorità veterinarie di combattere le malattie trasmissibili potenzialmente devastanti, in particolare attraverso la sorveglianza, la diagnosi e la comunicazione;
- una maggiore flessibilità per adeguare le norme alle situazioni locali e alle questioni emergenti come quelle legate al clima e al cambiamento sociale;
- una riduzione degli effetti nocivi sulla salute animale e umana e per l’ambiente.

Stabilisce requisiti per:

- la prevenzione delle malattie e la preparazione a possibili focolai (ad esempio misure di biosicurezza*) come l’uso di strumenti diagnostici, vaccinazioni e trattamenti medici;
- l’individuazione e la registrazione di animali e determinati prodotti di origine animale (ad esempio sperma, ovuli, embrioni) nonché la certificazione e il tracciamento delle rispettive partite;
- l’ingresso di animali e di prodotti di origine animale nell’Unione e i loro movimenti interni;
- il controllo e l’eradicazione delle malattie, comprese le misure di emergenza, tra cui le restrizioni ai movimenti degli animali, l’abbattimento e la vaccinazione.
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Modificato da:

M1 - Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 (L 95 1 7.4.2017)
M2 - Regolamento delegato (UE) 2018/1629 della Commissione del 25 luglio 2018 (L 272 11 31.10.2018)

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Tags: HACCP

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