Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decisione (UE) 2024/721

ID 21472 | | Visite: 1372 | Legislazione acquePermalink: https://www.certifico.com/id/21472

Decisione  UE  2024 721

Decisione (UE) 2024/721

ID 21472 | 08.03.2024

Decisione (UE) 2024/721 della Commissione, del 27 febbraio 2024, che istituisce, a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall’operazione di intercalibrazione e che abroga la decisione (UE) 2018/229 della Commissione 

GU L 2024/721 08.03.2024

...

Articolo 1

1. Ai fini dell’allegato V, punto 1.4.1, punto iii), della direttiva 2000/60/CE, nell’ambito dei propri sistemi di monitoraggio e classificazione gli Stati membri utilizzano i valori che definiscono le delimitazioni tra le classi indicati nell’allegato 1, parte 1, della presente decisione

2. Qualora una valutazione della comparabilità per un elemento di qualità biologica non sia stata completata nell’ambito di un gruppo di intercalibrazione geografico previsto nell’allegato 2 della presente decisione, nell’ambito dei propri sistemi di monitoraggio e classificazione, ai fini dell’allegato V, punto 1.4.1, punto iii), della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri utilizzano i metodi e i valori che definiscono le delimitazioni tra le classi di cui all’allegato 1, parte 2, della presente decisione.

3. Gli Stati membri possono utilizzare i metodi e i valori che definiscono le delimitazioni tra le classi di cui all’allegato 1 della presente decisione per stabilire il buon potenziale ecologico dei corpi idrici designati come artificiali o fortemente modificati in conformità all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE.

Articolo 2

La decisione (UE) 2018/229 è abrogata.

...

Allegato V, punto 1.4.1, iii) direttiva 2000/60/CE

iii) Per ciascuna categoria di acque superficiali, ogni Stato membro suddivide la gamma dei rapporti di qualità ecologica nel sistema di monitoraggio in cinque classi, che spaziano dallo stato ecologico elevato a quello cattivo, come definito al punto 1.2, assegnando un valore numerico a ciascuna delimitazione tra le classi. Il valore corrispondente alla delimitazione tra stato «elevato» e «buono» e quello tra stato «buono» e «sufficiente» sono fissati mediante l'operazione di intercalibrazione descritta in appresso.

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decisione (UE) 2024_721.pdf)Decisione (UE) 2024/721
 
IT2045 kB162

Tags: Ambiente Acque

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Apr 30, 2025 825

Legge 10 maggio 1976 n. 321

Legge 10 maggio 1976 n. 321 (Legge Merli) ID 23913 | 30.04.2025 Legge 10 maggio 1976 n. 321Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento. (GU n.141 del 29.05.1976) [box-warning]Abrogazione Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale strutturato con tutte le tabelle… Leggi tutto

Più letti Ambiente