Il Regolamento CLP non si applica ai rifiuti e ai rifiuti ADR
ID 2540 | | Visite: 7870 | Legislazione Rifiuti | Permalink: https://www.certifico.com/id/2540 |
Il Regolamento CLP non si applica ai rifiuti
Al fine di armonizzare la normativa europea con il “Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals: GHS)” viene predisposto e pubblicato il Regolamento (CE) N. 1272/2008 (noto come Regolamento CLP) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (noto come Regolamento REACH).
Il Regolamento CLP si caratterizza per una modifica radicale nell’identificazione delle classi di pericolosità e nelle loro articolazioni.
Per quanto concerne i rifiuti, all’articolo 1, punto 3, è specificato che:
"I rifiuti quali definiti nella direttiva 2006/12/CE(*) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti, non costituiscono una sostanza(1), una miscela(2) o un articolo(3) ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento".
(*)Direttiva 2006/12/CE abrogata dalla Direttiva 2008/98/CE.
(1)Sostanza:
un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione;
(2) Miscela:
una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;
(3) Articolo:
un oggetto a cui durante la produzione sono dati una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica;
Art. 60 Le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE sono abrogate con effetto dal 1° giugno 2015 salvo transitori (Articolo 61):
Art. 61 In deroga al secondo comma dell'articolo 62 del presente regolamento, per le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CEE e già immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1° giugno 2017".
In accordo anche con la Decisione 2014/955/UE:
"A decorrere dal 1° giugno 2015 la direttiva 67/548/CEE è sostituita dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per tener conto dei progressi tecnici e scientifici. A titolo di deroga, la direttiva 67/548/CEE può applicarsi a certe miscele fino al 1° giugno 2017, se queste sono state classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015".
Regolamento CLP: Trasporto
Il Regolamento CLP non si applica al trasporto, ma:
I test per i pericoli chimico-fisici sono quelli indicati nel Manuale dei Test e dei Criteri dell’ONU.
Le classi di pericolo basate sulle proprietà chimico-fisiche sono le stesse del trasporto e includono pericoli non contemplati dall'attuale normativa UE (es.: sostanze e miscele corrosive sui metalli; sostanze e miscele auto-riscaldanti)
I pittogrammi di pericolo del trasporto prevalgono su quelli CLP.
Consegue, inoltre che, i rifiuti, per essere classificati "merci pericolose", devono seguire i criteri di classificazione dei pericoli presenti nella normativa sul trasporto di merci pericolose, che sono diversi da quelli presenti nelle Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE (Articolo 1 p.3) ed eventuali raccordi con la prossima Nuova Direttiva Rifiuti.
Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP
Rettifica della decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014