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Pesticidi: Formazione operatori e Ispezione macchine applicazione

ID 2605 | | Visite: 7827 | Legislazione AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/2605

Aspetti formativi e di Ispezione delle macchine per l'applicazione dei Pesticidi

ID 2625 | Rev. 1.0 del 22.02.2022 / Documento allegato

Frequenze ispezioni

Entro Novembre 2016 dovevano essere effettuate le prime "Ispezioni di controllo funzionale sulle macchine per l'applicazione di pesticidi - Gruppo A"

Le direttive binomio "pesticidi-macchine per pesticidi" legano aspetti ambientali e aspetti tecnici di attrezzature/macchine:

1. Direttiva 2009/128/CE
Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi. 

2. Direttiva 2009/127/CE
Direttiva 2009/127/CE Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi.

Pesticidi

La Direttiva 2009/128/CE e il suo Decreto di attuazione Decreto Legislativo 14 agosto 2012 , n. 150, e l'adozione del Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui all'art.6 dello stesso (Decreto 22 Gennaio 2014) rientrano nell’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi.

La direttiva Direttiva 2009/128/CE si applica ai pesticidi, così definiti:

Pesticida:

a) prodotto fitosanitario secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

b) biocida secondo del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi

La manipolazione dei pesticidi, comprese le operazioni di stoccaggio, diluizione e miscela di pesticidi e di pulizia delle attrezzature di applicazione dei pesticidi dopo l’impiego, e il recupero e lo smaltimento delle miscele rimaste nei serbatoi, delle confezioni vuote e dei residui dei pesticidi sono operazioni particolarmente atte a provocare un’esposizione indesiderata delle persone e dell’ambiente.

Macchine per l’applicazione di pesticidi

Poiché la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine, contempla disposizioni sull’immissione sul mercato di attrezzature per l’applicazione dei pesticidi che garantiranno il rispetto di requisiti ambientali, al fine di minimizzare l’impatto negativo dei pesticidi sulla salute umana e sull’ambiente dovuto all’impiego di tali attrezzature, è stato istituito un sistema che consente l’ispezione tecnica periodica delle attrezzature già in uso.

Le Macchine per l'applicazione di Pesticidi sono regolamentate dalla Direttiva 2009/127/CE (Direttiva Macchine pesticidi) che modifica la Direttiva macchine 2006/42/CE ed è stata attuata con il Decreto Legislativo n. 124 del 22 Giugno 2012.

Per «macchine per l’applicazione di pesticidi» s’intendono le macchine specificamente utilizzate per l’applicazione di prodotti fitosanitari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari (Decreto Legislativo n. 124 del 22 Giugno 2012)

Norme armonizzate macchine pesticidi

Con la comunicazione della Commissione del 12 Giugno 2015 nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, è stato pubblicato il 1° elenco di norme armonizzate relativa alle macchine per pesticidi:

OEN Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento) GU  Riferimento norma sostituita Cessazione P.C. norma sostituita
CEN CEN EN ISO 16122-1:2015 Macchine agricole e forestali — Controllo delle irroratrici in uso — Parte 1: Generalità (ISO 16122-1:2015) Prima --- --
CEN CEN EN ISO 16122-2:2015 Macchine agricole e forestali — Controllo delle irroratrici in uso — Parte 2: Irroratrici a barra orizzontale (ISO 16122-2:2015) Prima --- ---
CEN CEN EN ISO 16122-3:2015 Macchine agricole e forestali — Controllo delle irroratrici in uso — Parte 3: Irroratrici per cespugli e colture arboree (ISO 16122-3:2015) Prima --- ---
CEN CEN EN ISO 16122-4:2015 Macchine agricole e forestali — Controllo delle irroratrici in uso — Parte 4: Irroratrici fisse e semi-mobili (ISO 16122-4:2015) Prima --- --

Formazione operatori (Patentino fitosanitario)



Vedi la Guida Corretto impiego dei Prodotti Fitosanitari

Il Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari emanato con il Decreto 22 Gennaio 2014, prevede, in sostanza, il rilascio di un "Patentino fitosanitario":

- La data del 26 novembre 2014 ha segnato il passaggio verso l'utilizzo delle nuove procedure (la vecchia procedura prevedeva il corso di rilascio di 18 ore e quello di rinnovo di 9 ore). 

- A decorrere dal 26 novembre 2015 (ad un anno dall'entrata in vigore delle nuove procedure) il patentino serve per acquistare ed utilizzare tutti i prodotti ad uso professionale indipendentemente dalla classificazione di pericolo. 

- Tutti coloro che acquistano, manipolano (conservazione, preparazione della miscela, distribuzione, pulizia delle irroratrici ecc..) e smaltiscono i relativi rifiuti devono avere il patentino.

- Chi è in possesso dell’abilitazione alla vendita o alla consulenza può richiedere automaticamente il rilascio ed il rinnovo del patentino senza ulteriori adempimenti. 

- Dal 26 novembre 2014 il patentino verrà rilasciato secondo la seguente casistica:

1. Maggiorenne non in possesso dei seguenti titoli di studio: diplomi di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea (anche triennale) nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie: corso di 20 ore ed esame finale a cura dell’Autorità territorialmente competente in materia di agricoltura (l’interessato o l’Ente formatore deve trasmettere attestato di partecipazione con frequenza non inferiore al 75%);

2. Maggiorenne in possesso dei titoli di studio sopraccitati: esame finale a cura dell’Autorità territorialmente competente in materia di agricoltura;

- Possono partecipare ai corsi di formazione anche soggetti provenienti da Regioni o Province autonome differenti da quelle che hanno organizzato i corsi medesimi. L’esame per il rilascio del certificato di abilitazione deve comunque essere sostenuto nella Regione o Provincia autonoma in cui il soggetto ha seguito il corso di formazione. Detta Regione o Provincia autonoma provvederà anche al rilascio del relativo certificato di abilitazione. (non possibile FAD)

- Dal 26 novembre 2014 il patentino verrà rinnovato secondo la seguente casistica:

1. Attestazione di frequenza (“Attestato di aggiornamento”) al corso od alle iniziative di aggiornamento (12 ore) per tutti, in possesso o meno dei titoli di studio sopra elencati (l’interessato o l’Ente formatore deve trasmettere attestato di aggiornamento con frequenza non inferiore al 75%); Da valutare la fattibilità di un sistema basato sui crediti formativi;

2. Non esiste più quindi la procedura semplificata per coloro sono in possesso di titoli di studio nelle discipline agrarie e forestali;

3. In occasione della scadenza quinquennale, al fine di favorire l’organizzazione delle procedure di rinnovo, la durata delle abilitazioni è prorogata per ulteriori sei mesi, purchè la richiesta di rinnovo da parte dei titolari presso l’autorità competente sia effettuata entro la data di scadenza naturale.

4. I patentini rilasciati prima del 26 novembre 2014 mantengono la loro validità e alla scadenza naturale saranno rinnovati secondo le nuove regole. 
...

Decreto Legislativo 14 agosto 2012 n. 150

...omiss...

Art. 7. Formazione

1. La formazione è finalizzata a garantire che tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti sull’impiego dei prodotti fitosanitari siano in possesso di una adeguata conoscenza, costantemente aggiornata, nelle materie elencate nell’allegato I.
La formazione comprende la formazione di base e quella di aggiornamento, entrambe obbligatorie per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti.


2. Al fine di assicurare procedure omogenee per la realizzazione delle attività di formazione e aggiornamento nonché per il rilascio delle abilitazioni, il Piano definisce i requisiti relativi al sistema di formazione, compresi:

a) la durata minima dei corsi di base e di aggiornamento e la differenziazione del percorso formativo in funzione dei diversi ruoli e responsabilità degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti, garantendo in ogni caso l’acquisizione di conoscenze adeguate nelle materie elencate nell’Allegato I;
b) le modalità di partecipazione al corso di formazione e di aggiornamento e la disciplina dell’obbligo di frequenza;
c) le modalità di valutazione;
d) le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento;
e) i criteri per l’individuazione dei soggetti competenti alla realizzazione delle attività formative e di valutazione;
f) i criteri per la sospensione e la revoca delle abilitazioni;
g) i criteri per la certificazione delle conoscenze acquisite attraverso l’attività di formazione e per il rilascio delle relative abilitazioni.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità competenti per l’attuazione del sistema di certificazione relativo ai requisiti e alle procedure per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni di cui al comma 2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità responsabili per l’istituzione, entro il 26 novembre 2013, del sistema della formazione e del rilascio delle abilitazioni. Esse individuano, all’interno delle proprie strutture, gli organismi idonei all’espletamento dell’esame finalizzato al rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti.

4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono specifici sistemi informatizzati per la gestione delle informazioni relative alle abilitazioni rilasciate o rinnovate agli utilizzatori professionali, ai distributori e ai consulenti. I dati relativi a tali abilitazioni sono consultabili e vengono periodicamente trasmessi al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le modalità stabilite nel Piano.

Art. 8. Certificato di abilitazione alla vendita e certificato di abilitazione all’attività di consulente

1. A decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere un'attivita' di vendita di prodotti fitosanitari o di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione rilasciato, ai sensi dell'articolo 7, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti.

2. Il certificato di abilitazione alla vendita viene rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, a condizione che abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva sulle materie elencate nell’allegato I.

3. Il certificato di abilitazione all'attività di consulente viene rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, a condizione che abbiano un’adeguata conoscenza in materia di difesa integrata e sulle materie elencate nell’allegato I, comprovata dalla frequenza ad appositi corsi con valutazione finale.

4. I certificati di cui ai commi 2 e 3 sono validi cinque anni ed alla scadenza sono rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi di aggiornamento.

5. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, con possibilità di rinnovo secondo le prescrizioni del Piano, le abilitazioni alla vendita rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.

Art. 9. Certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo

1. A decorrere dal 26 novembre 2015, l’utilizzatore professionale che acquista per l’impiego diretto, per sé o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo rilasciato, ai sensi dell’articolo 7, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti.

2. I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti possono essere utilizzati soltanto da coloro che sono muniti di apposito certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, ai soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano maggiorenni;
b) abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva nelle materie elencate nell’allegato I, in accordo con quanto stabilito nel Piano.

3. Il certificato è valido per cinque anni ed alla scadenza viene rinnovato, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento. 4. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, le abilitazioni all’acquisto rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.

Art. 10. Prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari

1. A decorrere dal 26 novembre 2015, fatto salvo quanto previsto agli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di autorizzazione, al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione, per fornire all’acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l’ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti.

2. A decorrere dal 26 novembre 2015:

a) il distributore ha l’obbligo di accertare la validità del certificato di abilitazione di cui all’articolo 9 e l’identità dell’acquirente, e di registrare i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell’abilitazione;
b) le prescrizioni di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, si applicano a tutti i prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori professionali.

3. All'atto della vendita di prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali, devono essere fornite dal personale, titolare o dipendente, all’acquirente informazioni generali sui rischi per la salute umana e l’ambiente connessi al loro uso, sui pericoli connessi all’esposizione, ed in particolare sulle condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un’applicazione corretti e lo smaltimento sicuro, nonché sulle alternative eventualmente disponibili.

4. Entro e non oltre il 26 novembre 2013, il Ministero della salute, d’intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta specifiche disposizioni per l’individuazione dei prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali.

5. Decorso il termine di due anni successivi all’adozione delle disposizioni di cui al comma 4, è vietata la vendita agli utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali». 6. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, sono stabilite misure per disciplinare la vendita di prodotti fitosanitari attraverso canali alternativi alla vendita diretta, come la vendita «on-line», al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto.
....

Art. 12 Controlli delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari

1. Le attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari impiegate per uso professionale sono sottoposte a controlli funzionali periodici, secondo le modalità indicate nell’allegato II, al fine di garantire che le stesse soddisfino i requisiti di cui al medesimo allegato II.

2. Tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016.

L’intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020, e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature nuove acquistate dopo il 26 novembre 2011 sono sottoposte al primo controllo funzionale entro cinque anni dalla data di acquisto.

3. Il Piano stabilisce le modalità di organizzazione dei sistemi di controllo di cui al comma 1, nonché i criteri di individuazione dei centri incaricati di effettuare i controlli funzionali e un sistema di verifica dell’attività svolta dagli stessi. Il Piano stabilisce inoltre le procedure per la raccolta e la gestione delle informazioni relative ai centri e ai tecnici abilitati al controllo funzionale e alla regolazione delle attrezzature e ai dati relativi ai controlli effettuati.

4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono ed organizzano, secondo i propri ordinamenti, nel rispetto delle modalità stabilite al comma 3, sistemi di controllo e di verifica per garantire l’esecuzione dei controlli funzionali in idonei Centri. §

5. In deroga al comma 2, ed a seguito di un’analisi del rischio per la salute umana e l’ambiente relativa all’impiego delle attrezzature, il Piano può stabilire scadenze e intervalli diversi per i controlli funzionali di attrezzature specifiche elencate nel Piano stesso, come le attrezzature portatili o gli irroratori a spalla e ulteriori attrezzature per l’applicazione di prodotti fitosanitari di utilizzo molto limitato. Non possono essere considerate di uso molto limitato:

a) le attrezzature per l’irrorazione montate su treni o aeromobili;
b) le irroratrici a barra di dimensione superiore a 3 m, compresi gli irroratori a barra montati su attrezzature per la semina.

6. Il Piano può stabilire l’esonero dall’obbligo del controllo di cui al comma 1 per le attrezzature portatili e gli irroratori a spalla, prevedendo una specifica attività di informazione degli utilizzatori professionali sulla necessità di effettuare manutenzioni periodiche e sui rischi specifici legati all’impiego di tali attrezzature.

7. Gli utilizzatori professionali effettuano controlli tecnici periodici delle attrezzature per l’applicazione di prodotti Þ tosanitari ed effettuano la manutenzione ordinaria in modo da assicurarne il mantenimento dell’efficienza.

8. Gli utilizzatori professionali effettuano la regolazione delle attrezzature per l’applicazione di prodotti fitosanitari conformemente alla formazione ricevuta secondo quanto previsto dall’articolo 7.

9. I certificati rilasciati negli altri Stati membri sono automaticamente riconosciuti, a condizione che rispettino quanto previsto al comma 1.
...

Art. 17. Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze

1. Fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le azioni di seguito elencate, eseguite da utilizzatori professionali e, ove applicabili, dai distributori, non devono rappresentare un pericolo per la salute umana o per l’ambiente:

a) stoccaggio dei prodotti fitosanitari;
b) manipolazione, diluizione e miscela dei prodotti fitosanitari prima dell’applicazione;
c) manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fiosanitari;
d) smaltimento dopo l’applicazione delle miscele rimanenti nei serbatoi; e) pulizia dopo l’applicazione delle attrezzature impiegate;
f) recupero o smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi.

2. Gli utilizzatori professionali e, ove pertinente, i distributori, quali produttori e detentori di ripuliti sono obbligati al recupero o allo smaltimento dei prodotti fitosanitari inutilizzati o scaduti, le rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.

3. Il Piano individua, nel rispetto delle norme vigenti, le azioni necessarie e le misure appropriate per la corretta attuazione delle indicazioni riportate ai commi 1 e 2, nonché misure per evitare, nel caso di prodotti fitosanitari autorizzati per gli utilizzatori non professionali, manipolazioni pericolose e, nel caso di prodotti fitosanitari autorizzati per gli utilizzatori professionali, fuoriuscite nelle aree destinate al loro stoccaggio.


Direttiva 2009/127/CE

Allegato I Direttiva 2009/128/CE

Requisiti riguardanti la salute, la sicurezza e l’ambiente con riferimento all’ispezione delle attrezzature per l’applicazione di pesticidi

L’ispezione delle attrezzature per l’applicazione di pesticidi riguarda tutti gli aspetti importanti per ottenere un elevato livello di sicurezza e di tutela della salute e dell’ambiente.

Dovrebbe essere assicurata la totale efficacia dell’operazione di applicazione mediante un adeguato funzionamento dei dispositivi e delle funzionalità delle attrezzature affinché sia garantito il conseguimento dei seguenti obiettivi.

Le attrezzature per l’applicazione di pesticidi devono funzionare in modo affidabile ed essere correttamente impiegate ai fini previsti assicurando che i pesticidi possano essere accuratamente dosati e distribuiti.

Lo stato delle attrezzature dovrebbe essere tale da consentire di procedere al riempimento e allo svuotamento in modo sicuro, agevole e completo e di evitare perdite di pesticidi.

Le attrezzature devono altresì consentire una facile e completa pulizia. Devono inoltre garantire operazioni sicure ed essere controllate e arrestate immediatamente dal sedile dell’operatore. Ove necessario, le regolazioni devono essere semplici, accurate e riproducibili.

Occorre dedicare particolare attenzione ai seguenti elementi:

1) Elementi di trasmissione
La protezione dell’albero di trasmissione e la protezione della connessione di alimentazione elettrica devono essere montate e in buono stato; i dispositivi di protezione e tutte le parti rotanti o in movimento della trasmissione non devono subire impedimenti durante il funzionamento per garantire la protezione dell’operatore.

2) Pompa
La capacità della pompa deve corrispondere alle esigenze dell’attrezzatura e la pompa deve funzionare correttamente per garantire un’erogazione stabile e affidabile del prodotto. La pompa non deve presentare perdite.

3) Agitazione
I dispositivi di agitazione della miscela devono garantire un adeguato ricircolo per poter ottenere una concentrazione omogenea dell’intero volume della miscela liquida da irrorare contenuta nel serbatoio.

4) Serbatoio per l’irrorazione di prodotti liquidi
I serbatoi degli irroratori, compresi l’indicatore di livello, i dispositivi di riempimento, i filtri e i vagli, i sistemi di svuotamento e di risciacquatura e i dispositivi di miscelazione, devono funzionare in modo da ridurre al minimo il rischio di fuoriuscite accidentali, di distribuzioni a concentrazione non omogenea, di esposizione dell’operatore e limitare al massimo la presenza di residui nel serbatoio.

5) Sistemi di misura, controllo e regolazione
Tutti i dispositivi di misura, accensione e spegnimento e di regolazione della pressione e/o della portata devono essere adeguatamente tarati e funzionare correttamente e non devono presentare perdite. Durante l’applicazione devono poter essere agevolmente controllati la pressione e il funzionamento dei dispositivi di regolazione della pressione. Questi ultimi dispositivi devono mantenere una pressione di esercizio a un numero di giri costante della pompa per garantire un volume di erogazione stabile.

6) Tubi
I tubi (rigidi e flessibili) devono essere in buono stato per evitare ostruzioni al flusso di liquido o fuoriuscite accidentali in caso di guasto. I tubi non devono presentare perdite alla pressione massima consentita dal sistema di irrorazione.

 7) Filtraggio Per evitare turbolenze e un’erogazione non omogenea, i filtri devono essere in buono stato e la dimensione delle maglie deve corrispondere alla dimensione degli ugelli montati sull’irroratore. Se presente, il sistema di indicazione di ostruzione del filtro deve funzionare correttamente.

8) Barra irrorante (per le attrezzature che irrorano pesticidi mediante una barra orizzontale situata in prossimità della coltura o del materiale da trattare) La barra irrorante deve essere in buono stato e stabile in tutte le direzioni. I sistemi di fissaggio e di regolazione e i sistemi destinati ad ammortizzare movimenti involontari e compensare eventuali dislivelli devono funzionare correttamente.

9) Ugelli
Gli ugelli devono funzionare correttamente per controllare la gocciolatura al termine dell’irrorazione. Per garantire un’erogazione omogenea, la portata di ogni singolo ugello non deve differire significativamente dai dati indicati dal fabbricante.

10) Distribuzione
La distribuzione in senso trasversale e verticale (in caso di applicazione su colture verticali) della miscela da irrorare nell’area interessata deve essere uniforme, ove applicabile.

11) Ventilatore
(per le attrezzature che distribuiscono i pesticidi con sistema pneumatico) Il ventilatore deve essere in buono stato e deve garantire un flusso d’aria stabile e affidabile.

Elenco macchine fitosanitari (Decreto 10 marzo 2015)
...

Elenco, non esaustivo, delle attrezzature utilizzate, sia in ambito agricolo sia extra agricolo, per la distribuzione di prodotti fitosanitari

Il seguente elenco sostituisce quello inserito al paragrafo A.3.2 del Piano d’Azione Nazionale:

A1) Macchine irroratrici per la distribuzione su colture a sviluppo verticale (es. trattamenti su colture arboree)
- irroratrici aero-assistite (a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga);
- irroratrici a polverizzazione per pressione senza ventilatore;
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata e con ugelli a movimento oscillatorio automatico;
- cannoni;
- irroratrici scavallanti;
- irroratrici a tunnel con e senza sistema di recupero.

A2) Macchine irroratrici per la distribuzione su colture a sviluppo orizzontale (es. diserbo colture erbacee)
- irroratrici a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga con o senza manica d’aria con barre di distribuzione con larghezza di lavoro superiore a tre metri;
- irroratrici con calate;
- cannoni;
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata orizzontale con ugelli a movimento oscillatorio automatico;
- irroratrici per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree non dotate di schermatura;
- irroratrici abbinate a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono la miscela in forma localizzata, con larghezza della banda effettivamente trattata superiore a tre metri.

A3) Macchine irroratrici impiegate per i trattamenti fitosanitari alle colture protette
- irroratrici fisse o componenti di impianti fissi all’interno delle serre, come le barre carrellate;
- irroratrici portate dall’operatore, quali lance, irroratrici spalleggiate a motore;
- irroratrici mobili quali cannoni, irroratrici con barra di distribuzione anche di lunghezza inferiore a tre metri e irroratrici aereo-assistite a polverizzazione per pressione, pneumatica o centrifuga.

A4) Altre macchine irroratrici
- irroratrici montate su treni;
- irroratrici spalleggiate a motore, con ventilatore.

Collegati
Direttiva 2009/127/CE
Direttiva 2009/128/CE
Decreto Legislativo 14 Agosto 2012 n. 150
Decreto Legislativo 22 giugno 2012 n. 124
Decreto 22 gennaio 2014
Decreto 10 marzo 2015
Regolamento (CE) n.1107/2009
Il corretto impiego dei prodotti fitosanitari edizione 2016 - Reg. ER

Allegata Delibera Modulistica esempio Regione Emilia Romagna

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Controllo funzionale attrezzature pesticidi
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Rettifica regolamento  UE  2024 1157   20 09 2024
Set 20, 2024 364

Rettifica regolamento (UE) 2024/1157 - 20.09.2024

Rettifica regolamento (UE) 2024/1157 - 20.09.2024 ID 22590 | 20.09.2024 Rettifica del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento… Leggi tutto

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