Cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) | Sentenza CS n. 1229 del 28 febbraio 2018
La disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (art. 184-ter del D.L.vo 152/2006) è riservata alla normativa comunitaria, la quale consente agli Stati membri, solo in assenza di indicazioni comunitarie e, dunque, non in contrasto con le stesse, di valutare caso per caso tale possibile cessazione: il destinatario del potere di determinare la cessazione della qualifica di rifiuto è, dunque, per la Direttiva 2008/98, solo lo Stato.
"in via residuale, le Regioni – o gli enti da queste individuati – possono, in sede di rilascio dell’autorizzazione prevista agli articoli 208, 209 e 211, e quindi anche in regime di autorizzazione integrata ambientale, definire criteri EoW previo riscontro della sussistenza delle condizioni indicate al comma 1 dell’articolo 184-ter, rispetto a rifiuti che non sono stati oggetto di regolamentazione dei succitati regolamenti comunitari o decreti ministeriali”.
Con la sentenza n. 1229 del 28 febbraio 2018, la Sezione Quarta del Consiglio ha negato che esista una potestà concorrente rispetto a quella riconosciuta allo Stato dalla stessa direttiva 2008/98/CE (cd. direttiva quadro in materia di rifiuti).
Per il Cons. Stato quindi, la disciplina per "Cessazione della qualifica di rifiuto" è riservata esclusivamente allo Stato e stabilisce che Enti diversi dallo Stato non possono di valutare “caso per caso” se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale. E' quindi irrilevante la nota n. 10045 del Ministerno dell'Ambiente, del 1° luglio 2016, avente ad oggetto proprio l’applicazione del citato art. 184-ter.
Tale decisione si fonda, infatti, sul dato letterale fornito dall’art. 6 della direttiva, ai sensi del quale in assenza di criteri a livello comunitario, e solamente in tal caso, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto della giurisprudenza applicabile.
È, dunque, la stessa direttiva a non riconoscere il potere di valutazione “caso per caso” ad enti e/o organizzazioni interne allo Stato, ma solo allo Stato medesimo, posto che, citando la sentenza in commento, la predetta valutazione non può che intervenire, ragionevolmente, se non con riferimento all’intero territorio di uno Stato membro.
Il Legislatore, ha correttamente investito, con l’art. 184-ter del D.L.vo 152/2006, il regolamento ministeriale del potere di intervenire ai fini della “declassificazione” caso per caso, individuando “specifiche tipologie di rifiuto” e prevedendosi “se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti”, e considerando “i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto”.
Inoltre è netta la posizione su circolari del Ministero dell’Ambiente: il Consiglio di Stato afferma che “non possono assumere rilevanza eventuali diverse considerazioni desumibili da circolari emanate dal Ministero dell’Ambiente, cui compete, più propriamente, l’esercizio del potere regolamentare in materia”.
E' quindi irrilevante la nota n. 10045 del Ministerno dell'Ambiente, del 1° luglio 2016, avente ad oggetto proprio l’applicazione del citato art. 184-ter.
1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
2. L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto.
3. Nelle more dell’adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998 (DM 5 febbraio 1998 - ndr), 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l’art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.
La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione.
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.
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