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Rev. 1.0 2019 del 10 gennaio 2019
Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro (DL), direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP), deve convocare almeno una volta all’anno una riunione inerente tutti gli aspetti di sicurezza (RPS), nelle unità produttive fino a 15 lavoratori è facoltà del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) chiedere la convocazione di un’apposita riunione.
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Articolo 35 Decreto Legislativo 81/2008
Riunione periodica:
“1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione.
5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.”
Sanzioni Penali
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 35, co. 4: ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro [Art. 55, co. 5, lett. e)]
Sanzioni Amministrative
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 35, co. 2: sanzione amministrativa pecuniaria da 2.192,00 a 7.233,60 euro [Art. 55, co. 5, lett. f)]
Art. 35, co. 5: sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro [Art. 55, co. 5 lett. h)]
Formato doc
Elaborato Certifico Srl Rev. 1.0 2019
_______
Matrice Revisioni:
| Rev. | Data | Oggetto | Autore |
| 1.0 | Gennaio 2019 | Normativo | Certifico Srl |
| 0.0 | Maggio 2017 | -- | Certifico Srl |
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