
Decreto 24 luglio 2026 / Norme tecniche impianti utilizzanti GPL - GNC - GNL installati su veicoli
ID 27110 | 16 Settembre 2026
Decreto 24 luglio 2026 Norme tecniche relative all'omologazione, all'immatricolazione e alle visite periodiche di sistemi costituiti da impianti di trasformazione utilizzanti carburanti gassosi (gas di petrolio liquefatto - GPL, gas naturale compresso - GNC e gas naturale liquefatto - GNL) destinati ad essere installati sui veicoli a motore ad accensione comandata e ad accensione spontanea e norme tecniche per le visite periodiche dei componenti sui veicoli utilizzanti carburanti gassosi.
(GU n.215 del 16.09.2026 - S.O. n. 35)
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Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai sistemi costituiti da impianti di trasformazione, utilizzanti carburanti gassosi, da installare su veicoli in circolazione e disciplina le procedure relative a:
a. l’omologazione nazionale dei suddetti sistemi;
b. le modalità di installazione dei sistemi omologati ai sensi del presente decreto o in conformità ai regolamenti ONU (UNECE) n. 115 o n. 143;
c. l’aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo e del certificato di circolazione del ciclomotore;
d. la radiazione, la rottamazione e la riqualificazione periodica dei serbatoi e delle bombole comunque installati sui veicoli utilizzanti carburanti gassosi o liquefatti;
e. requisiti degli impianti di riscaldamento conformi al regolamento ONU (UNECE) n. 122 e installati sui veicoli di categoria M, N e O.
2. I sistemi costituiti da impianti di trasformazione possono essere del tipo:
A. «Sistemi di trasformazione a GPL»: destinati ad essere installati sui veicoli (motoveicoli e autoveicoli) a motore endotermico ad accensione comandata per consentire l’utilizzo del GPL nel sistema di propulsione;
B. «Sistemi di trasformazione a GN»: destinati ad essere installati sui veicoli (motoveicoli e autoveicoli) a motore endotermico ad accensione comandata per consentire l’utilizzo del GNC e GNL nel sistema di propulsione;
C. «Sistemi di trasformazione DPL a doppia alimentazione» o « dual fuel GPL»: destinati ad essere installati sui veicoli a motore endotermico ad accensione spontanea per consentire l’alimentazione, mista e contemporanea di gasolio e GPL nel sistema di propulsione;
D. «Sistemi di trasformazione DNC a doppia alimentazione» o « dual fuel GNC»: destinati ad essere installati sui veicoli a motore endotermico ad accensione spontanea per consentire l’alimentazione, mista e contemporanea di gasolio e GNC nel sistema di propulsione;
E. «Sistemi di trasformazione DNL a doppia alimentazione» o « dual fuel GNL»: destinati ad essere installati sugli autoveicoli a motore endotermico ad accensione spontanea per consentire l’alimentazione, mista e contemporanea di gasolio e GNL nel sistema di propulsione.
3. I sistemi di cui ai punti A e B del comma 2 possono essere installati sulle seguenti categorie internazionali di veicoli:
a. veicoli di categoria L omologati ai sensi della direttiva CE 2002/24 o del regolamento (UE) 168/2013;
b. veicoli di categoria M1, M2, N1 e N2 con massa di riferimento fino a 2.610 kg ovvero 2.840 kg se rientranti nei limiti di cui al comma 2 dell’art. 2 del regolamento (CE) 715/2007 omologati ai sensi della direttiva 2001/116/CE o della direttiva 2007/46/CE o del regolamento (UE) 2018/858.
4. I sistemi di cui ai punti C, D ed E del comma 2 possono essere installati sulle seguenti categorie internazionali di veicoli:
a. veicoli di categoria M ed N omologati ai sensi della direttiva 2001/116/CE o della direttiva 2007/46/CE o del regolamento (UE) 2018/858.
5. I veicoli su cui è possibile installare i sistemi di trasformazione devono essere immatricolati in Italia ai sensi dell’art. 93 o dell’art. 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fatto salvo quanto previsto dall’art. 12, commi 3 e 4.
[...]
Art. 17. Disposizioni finali
1. Tutte le disposizioni in materia di sistemi di trasformazione utilizzanti carburanti gassosi emanate precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto non sono più applicabili ad eccezione di quanto previsto nei commi seguenti.
2. In caso di aggiornamento o di estensione di omologazioni di sistemi di trasformazione già rilasciati precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto, si applicano le procedure di prova di cui all’allegato 5 e il costruttore del sistema di trasformazione presenta la documentazione prevista dall’art. 4, comma 5.
3. I costruttori dei sistemi di trasformazione già autorizzati, rientranti nel campo di applicazione dell’art. 1 del presente decreto, aggiornano il numero di omologazione entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo, secondo quanto prescritto dall’art. 4, comma 3 e provvedono al rilascio della targhetta regolamentare di cui all’art. 2, comma 1, lettera x). Decorso tale termine, i sistemi di trasformazione privi di aggiornamento del numero di omologazione non potranno essere immessi sul mercato fino al completamento della procedura sopra indicata. Sono fatti salvi i sistemi già in possesso degli installatori, la cui installazione è consentita per un periodo non superiore a due anni dall’entrata in vigore del presente decreto.
4. I sistemi di trasformazione autorizzati conformemente a norme precedenti all’entrata in vigore del presente decreto e non rientranti nelle caratteristiche di cui all’art. 1 del presente decreto, possono essere prodotti, installati ed aggiornati con le disposizioni previgenti.
5. In caso di aggiornamento di omologazioni di sistemi costituiti da impianti di trasformazione a GNC di tipo B di cui all’art. 1, autorizzati secondo le previgenti disposizioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il costruttore utilizza tutti i componenti omologati ai sensi del regolamento ONU (UNECE) n. 110, ad eccezione delle bombole che possono essere omologate secondo le vigenti norme nazionali.
6. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto. Al loro aggiornamento provvede la Direzione generale per la motorizzazione con proprio provvedimento.
7. Ogni richiamo ai regolamenti ONU (UNECE), si intende all’ultima serie di emendamenti/aggiornamenti applicabile secondo la normativa unionale.
8. Nei certificati di omologazione rilasciati ai sensi delle previgenti disposizioni per i veicoli di categoria M e N, i riferimenti ai contenitori si intendono quali indicazioni fornite dal costruttore del sistema di trasformazione. L’installatore ha facoltà di utilizzare contenitori differenti, purché omologati in conformità al regolamento ONU (UNECE) n. 67 o n. 110, ovvero, nel caso di serbatoi di tipo CNG-1, in conformità alle
norme nazionali vigenti.
9. Al comma 5 dell’art. 2, del decreto ministeriale dell’8 gennaio 2021 sono aggiunte le seguenti parole: «Con provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione la suindicata procedura può essere prevista con modalità informatica».
10. L’allegato 19 del presente decreto aggiorna gli allegati A, B e C del decreto ministeriale dell’8 gennaio 2021 e ne costituisce parte integrante ed entra in vigore, per le parti applicabili, dopo quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .
11. Gli allegati 7, 18, 20, 21, 22, 23 entrano in vigore, per le parti applicabili, dopo quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Il punto c (personale abilitato in possesso dei requisiti fissati dall’allegato 23) di cui all’allegato 22, entra in vigore dopo ventiquattro mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale .
12. Il presente decreto, per quanto non previsto nei commi precedenti, entra in vigore dopo un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ma a richiesta del costruttore dei sistemi di trasformazione, quanto previsto dall’art. 4, può essere immediatamente applicabile.
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