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Decreto 22 settembre 2025 

Decreto 22 settembre 2025 

ID 24648 | 27.09.2025

Decreto 22 settembre 2025
Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada.

(GU n.225 del 27.09.2025)
_________

Art. 1 Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali all'autotrasporto di merci. 
 
1. Possono  ottenere  autorizzazioni  per  l'autotrasporto internazionale di merci in conto terzi le imprese, i  consorzi  e  le cooperative a proprieta' divisa,  iscritti  al  Registro  elettronico nazionale delle imprese di  trasporto  (REN)  ed  all'albo  nazionale degli autotrasportatori, i cui gestori che curano  la  direzione  dei trasporti siano titolari di attestato di idoneita' professionale  per i trasporti internazionali.

2. Possono altresi'  ottenere  autorizzazioni  per  l'autotrasporto internazionale  di  merci  le  imprese  titolari   di   licenza   per l'autotrasporto di cose in conto  proprio  o  con  disponibilita'  di veicoli immatricolati ad uso conto proprio aventi  massa  complessiva pari o superiore a 3,5 tonn.

3. I consorzi e le cooperative a proprieta' divisa, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n.  155, nel presentare domanda per ottenere autorizzazioni CEMT, possono chiedere di essere collocati in graduatoria, indicando espressamente  in  fase di presentazione della domanda l'elenco delle imprese  facenti  parte del consorzio o della cooperativa.

4. In tale ipotesi, i punteggi spettanti a tutte o soltanto ad alcune delle imprese facenti parte del consorzio o della cooperativa vengono sommati ed attribuiti al consorzio o alla cooperativa. 

5. In detta ipotesi, le autorizzazioni  CEMT sono intestate al consorzio o alla cooperativa collocati utilmente in  graduatoria. E' onere del consorzio o della cooperativa acquisire in disponibilita' veicoli idonei per effettuare i trasporti in regime CEMT.

6. Le imprese che, facendo parte di un consorzio o di una cooperativa a proprieta' divisa di cui al comma 3, abbiano chiesto di sommare  il  proprio  punteggio a quello del consorzio o della cooperativa, non possono chiedere, a nome proprio, di partecipare all'assegnazione di autorizzazioni CEMT.

7. Sono  rilasciate  autorizzazioni  internazionali,  di  cui  agli accordi bilaterali,  per  il  trasporto  in  conto  proprio, per  le relazioni di traffico che lo prevedono, ai sensi  delle  disposizioni internazionali, alle imprese titolari di licenza per il trasporto di cose in conto proprio o con disponibilita' di  veicoli  immatricolati ad uso conto proprio aventi massa complessiva pari o superiore a  3,5 tonn, con le modalita' disciplinate dal presente decreto.

8. Le autorizzazioni internazionali di cui al presente decreto sono rilasciate dalla Divisione competente  in  materia  di  autotrasporto internazionale di merci della Direzione  generale  per  la  sicurezza stradale e l'autotrasporto e possono essere multilaterali  (CEMT), bilaterali o di transito, con o senza prescrizioni specifiche.

9. Sia le autorizzazioni bilaterali che quelle di transito  possono essere rilasciate a titolo precario o in assegnazione fissa. 

10. Ai fini della determinazione del numero di autorizzazioni da attribuire ad ogni singola impresa, dodici autorizzazioni CEMT di breve durata equivalgono ad una autorizzazione CEMT annuale.

11. Fermo quanto previsto al comma 2, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni, le imprese devono avere in disponibilita' veicoli, di massa complessiva pari o superiore a 3,5 t., detenuti a titolo di proprieta', di leasing, di usufrutto, di vendita con riserva di proprieta' o di noleggio senza conducente. 
...

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