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ID 24648 | 27.09.2025
Decreto 22 settembre 2025
Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada.
(GU n.225 del 27.09.2025)
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Art. 1 Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali all'autotrasporto di merci.
1. Possono ottenere autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci in conto terzi le imprese, i consorzi e le cooperative a proprieta' divisa, iscritti al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto (REN) ed all'albo nazionale degli autotrasportatori, i cui gestori che curano la direzione dei trasporti siano titolari di attestato di idoneita' professionale per i trasporti internazionali.
2. Possono altresi' ottenere autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci le imprese titolari di licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio o con disponibilita' di veicoli immatricolati ad uso conto proprio aventi massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonn.
3. I consorzi e le cooperative a proprieta' divisa, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, nel presentare domanda per ottenere autorizzazioni CEMT, possono chiedere di essere collocati in graduatoria, indicando espressamente in fase di presentazione della domanda l'elenco delle imprese facenti parte del consorzio o della cooperativa.
4. In tale ipotesi, i punteggi spettanti a tutte o soltanto ad alcune delle imprese facenti parte del consorzio o della cooperativa vengono sommati ed attribuiti al consorzio o alla cooperativa.
5. In detta ipotesi, le autorizzazioni CEMT sono intestate al consorzio o alla cooperativa collocati utilmente in graduatoria. E' onere del consorzio o della cooperativa acquisire in disponibilita' veicoli idonei per effettuare i trasporti in regime CEMT.
6. Le imprese che, facendo parte di un consorzio o di una cooperativa a proprieta' divisa di cui al comma 3, abbiano chiesto di sommare il proprio punteggio a quello del consorzio o della cooperativa, non possono chiedere, a nome proprio, di partecipare all'assegnazione di autorizzazioni CEMT.
7. Sono rilasciate autorizzazioni internazionali, di cui agli accordi bilaterali, per il trasporto in conto proprio, per le relazioni di traffico che lo prevedono, ai sensi delle disposizioni internazionali, alle imprese titolari di licenza per il trasporto di cose in conto proprio o con disponibilita' di veicoli immatricolati ad uso conto proprio aventi massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonn, con le modalita' disciplinate dal presente decreto.
8. Le autorizzazioni internazionali di cui al presente decreto sono rilasciate dalla Divisione competente in materia di autotrasporto internazionale di merci della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto e possono essere multilaterali (CEMT), bilaterali o di transito, con o senza prescrizioni specifiche.
9. Sia le autorizzazioni bilaterali che quelle di transito possono essere rilasciate a titolo precario o in assegnazione fissa.
10. Ai fini della determinazione del numero di autorizzazioni da attribuire ad ogni singola impresa, dodici autorizzazioni CEMT di breve durata equivalgono ad una autorizzazione CEMT annuale.
11. Fermo quanto previsto al comma 2, ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni, le imprese devono avere in disponibilita' veicoli, di massa complessiva pari o superiore a 3,5 t., detenuti a titolo di proprieta', di leasing, di usufrutto, di vendita con riserva di proprieta' o di noleggio senza conducente.
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024