~ 2000 / 2026 ~
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ID 14493 | 28.08.2025
Decreto 21 luglio 2025
Procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare. Auto di sicurezza - Safety car.
(GU n.191 del 19.08.2025)
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Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le modalità di esecuzione della procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli, fino al possibile arresto, e dell’eventuale regolazione del flusso veicolare sulle strade con carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico di cui all’art. 2, comma 2, lettere a) e b) e d) , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i soggetti abilitati, nonché le caratteristiche dei veicoli impiegati nell’esecuzione della predetta procedura, delle attrezzature e dei dispositivi supplementari di equipaggiamento degli stessi.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle procedure di rallentamento di cui al comma 1 operate con l’impiego di veicoli nella disponibilità degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché dei
soggetti abilitati ai sensi dell’art. 5, comma 1 del presente decreto, nei seguenti casi:
a) esecuzione di operazioni programmabili e/o derivanti da eventi prevedibili con o senza presenza di persone sulla carreggiata come l’installazione o rimozione della segnaletica dei cantieri stradali;
b) esecuzione di operazioni non programmabili e/o derivanti da eventi imprevedibili o situazioni di emergenza con o senza presenza di persone sulla carreggiata come incidenti stradali, rimozione di ostacoli, installazione o rimozione della segnaletica dei cantieri stradali in caso di improvvisa esigenza o di altre situazioni di pericolo per l’utenza stradale.
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SEGNALETICA INERENTE AL DISPOSITIVO SAFETY CAR
Fig. 1: Pannello segnaletico rettangolare di tipo fisso ad angoli arrotondati, realizzato con pellicola retroriflettente a elevata efficienza, di
dimensioni non inferiori a 1,20 x 0,40 m, da utilizzare sui veicoli impiegati nell’esecuzione del dispositivo safety car.
Fig. 2: Indicazione del presegnalamento del dispositivo safety car su pannello a messaggio variabile a due righe di testo senza l’utilizzo di
pittogrammi.
Fig. 3: Indicazione del presegnalamento del dispositivo safety car su pannello a messaggio variabile a tre righe di testo senza l’utilizzo di
pittogrammi.
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3-bis. Nelle situazioni di cui all'articolo 43, comma 5-bis, è vietato il sorpasso dei veicoli impiegati nella procedura di rallentamento graduale della marcia dei veicoli e di eventuale regolazione del flusso veicolare di cui al medesimo comma 5-bis.
Nelle medesime situazioni di cui al primo periodo, i conducenti dei veicoli che seguono devono rallentare gradualmente, attivare la segnalazione luminosa di pericolo di cui all'articolo 151, comma 1, lettera f), e osservare le eventuali prescrizioni imposte dai soggetti di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3 e 3-bis, impiegati nella procedura di cui all'articolo 43, comma 5-bis
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