Il cronotachigrafo intelligente
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Il Cronotachigrafo intelligente
Update 15.10.2018
Nel 2019 entrerà in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 che da effettiva applicazione al Regolamento (UE) n. 165/2014 e rende obbligatoria l'installazione dei cronotachigrafi intelligenti, e apporta numerose innovazioni per l'azienda di autotrasporto e per gli autisti.
Il tachigrafo intelligente dovrà essere introdotto obbligatoriamente dal 15 giugno 2019, dopo la modifica apportata al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, regolamento applicativo del Regolamento (UE) n. 165/2014, da parte del Regolamento (UE) 2018/502 del 28 febbraio 2018.
Con il Regolamento (UE) n. 165/2014 "quadro cronotachigrafi" era prevista l’introduzione di una nuova generazione di tachigrafi, funzionanti sulla base di un servizio di posizionamento garantito da un sistema di navigazione satellitare. In questo modo cioè diventa possibile individuare la posizione del veicolo nel momento in cui inizia il periodo di lavoro giornaliero e quando lo termina e, in più, ogni volta che trascorrono tre ore di guida.
Inoltre, il ricevitore satellitare verifica i dati su velocità e distanza registrati dal tachigrafo e di conseguenza fornisce uno strumento di confronto utile a chi effettua controlli. Perché è chiaro che se ci sono delle differenze tra quanto registra il satellitare e quanto invece risulta dalle strisciate del tachigrafo, è il sintomo che qualcuno ha manomesso qualcosa. Per questi e altri cambiamenti la normativa prevedeva varie tappe, anche perché in questi casi serve un calendario progressivo che dia modo ai costruttori, alle aziende e agli autisti di adeguarsi.
Il tempo previsto inizialmente era il marzo del 2019. Adesso con il nuovo Regolamento (UE) 2018/502 questa data slitta di qualche mese al 15 giugno 2019, almeno per quanto riguarda i veicoli immatricolati per la prima volta proprio a partire da questa data.
Per tutti i veicoli immatricolati prima l'introduzione deve avvenire entro 15 anni, vale a dire dal giugno 2031
Altra novità molto importante, riguarda la definizione e il metodo di calcolo delle 3 ore di guida per la geolocalizzazione del veicolo. In base al testo normativo, infatti, fino a ieri la posizione doveva essere rilevata dopo un “periodo di guida continuo” di 3 ore, cosa che però finirebbe per non accadere mai laddove l’interruzione di 45 minuti avvenisse prima delle 3 ore stesse.
Ora la posizione viene rilevata a ogni multiplo di 3 ore del “periodo di guida cumulativo” che non viene mai resettato, ogni 3 ore di movimento del veicolo, in qualsiasi modo effettuate, sarà registrata la posizione.
Altra novità riguarda le stampe giornaliere dell’autista e del veicolo, dove viene modificato il campo della posizione (latitudine e longitudine), completo di ora e odometro, rilevata ad inizio e fine turno e ogni 3 ore di guida.
Altri piccoli adeguamenti riguardano la combinazione di pittogrammi utili a indicare la posizione dopo 3 ore di guida, ad adeguare i sigilli ai nuovi standard di sicurezza previsti dalla norma EN 16882:2016 e soprattutto per chiarire che il consenso del conducente, rispetto al trasferimento dati ad interfacce esterne, non è previsto per lo scarico dei dati tachigrafici da remoto effettuato con la carta azienda.
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