~ 2000 / 2026 ~
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Requisiti per la manutenzione e la revisione dei dispositivi di salvataggio delle navi mercantili nonché per le ditte autorizzate ad effettuare detti interventi
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Articolo 1 Campo di applicazione
Il presente decreto disciplina la manutenzione ed il mantenimento in sicurezza dei dispositivi di salvataggio, di tipo approvato, installati a bordo delle seguenti navi:
1. navi soggette alla convenzione Solas come emendata;
2. navi soggette al decreto legislativo 45/2000, classi A-B-C-D:
3. navi diverse da navi passeggeri soggette al regolamento di sicurezza, D.P.R 8 novembre 1991, n°435, di stazza lorda superiore a 200 T.s.l, costruite il 21 aprile 1992 e successivamente;
4. navi passeggeri soggette all’applicazione del D.P.R. 8 novembre 1991, n°435;
5. navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui al d.m. 4 aprile 2005, n°95;
6. Le unità che rientrano nel campo di applicazione dei codici IMO SPS (special purpose ship) e MODU (Mobile offshore drilling unit).
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Articolo 3 Procedure per la manutenzione e la revisione dei dispositivi di salvataggio
1. La Compagnia dovrà sviluppare, sulla base del presente decreto, apposite procedure e linee guida per l’effettuazione delle ispezioni settimanali, mensili, nonché per le visite annuali e quinquennali cui sono soggetti i dispositivi di salvataggio. Le predette linee guida, costituiscono parte integrante del Manuale di gestione della sicurezza della nave in accordo al codice ISM.
2. Le ispezioni settimanali e mensili nonché le manutenzioni di routine dovranno essere eseguite, secondo le “istruzioni per la manutenzione” di cui alla regola 36 del Capitolo III della Convenzione Solas, come emendata, sotto la supervisione dell’ufficiale di bordo, addetto alla sicurezza, all’uopo designato.
3. Gli esami annuali e quinquennali nonché le ispezioni addizionali dovranno essere effettuate dal costruttore oppure da una ditta autorizzata ai sensi del presente decreto, in occasione delle visite di sicurezza. Alle prove di funzionamento dovrà presenziare un funzionario dell’organismo affidato dell’unità. Le medesime procedure si applicano alle unità provenienti dalla bandiera estera, all’atto delle prescritte visite di sicurezza.
4. Le attività di manutenzione/ispezione effettuata dalle ditte autorizzate possono essere eseguite non oltre 3 mesi prima della data anniversaria dei certificati di sicurezza.
Articolo 4 Documentazione
1.Le Ispezioni settimanali e mensili sono registrate sul giornale nautico parte II (deck log book) nonché secondo le procedure definite nel manuale ISM della Compagnia.
2.Le visite annuali e quinquennali nonché le ispezioni addizionali, dovranno essere formalizzate mediante il rilascio di appositi Rapporti di visita, compilati e firmati dal tecnico che ha effettuato l’intervento nonché controfirmati dal rappresentante della Compagnia ovvero dal Comandante dell’unità.
3.I dispositivi di salvataggio devono essere dotati di appositi manuali redatti dal costruttore del dispositivo. Qualora non disponibili e non più reperibili presso il produttore, la ditta autorizzata redigerà apposita documentazione tecnica tenendo conto delle linee guida di cui alla circolare MSC.1/Circ.1205, in data 26 maggio 2006.
Articolo 5 Rapporti di visita
1. Il Rapporto di visita è redatto in doppia lingua, italiano e inglese ed è conforme al modello allegato al presente decreto.
2.l Rapporti dovranno essere conservati a bordo dell’unità e presso la ditta che ha eseguito la manutenzione/revisione, per almeno 5 anni.
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Collegati:
Convenzione SOLAS
Legge 23 maggio 1980 n. 313

ID 17859 | 17.10.2022
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