Regolamento (CE) n. 391/2009
Regolamento (CE) n. 391/2009
Leggi tuttoRegolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le...
ID 18421 | 20.12.2022 / Sentenza in allegato
La marchiatura CE esenta dalla richiesta di autorizzazione al trasporto solo con riferimento agli articoli pirotecnici e non agli artifici oggetto del presente processo (d.lgs. 123 del 2015).
Ai sensi dell'art. 83 reg. esec. T.U.L.P.S., i prodotti esplodenti marchiati CE vengono classificati sulla base della loro tipologia, nelle categorie di cui all'art. 82 dello stesso regolamento: quindi, la marchiatura CE non muta la categoria dell'esplodente né indice sulla necessità dell'autorizzazione per il trasporto, come ribadito dall'ali. C del Regolamento per la quantità superiore a 25 chilogrammi.
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segue in allegato
Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le...
ID 16542 | Update 30.07.2022 / Circolare MIMS Prot. 24725 del 29.07.2022
Ripubblicazione con integrazioni e modifiche “Nuove disposi...
ID 22217 | 10.07.2024
Direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all’utilizzazione di veicoli n...
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