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ID 18421 | 20.12.2022 / Sentenza in allegato
La marchiatura CE esenta dalla richiesta di autorizzazione al trasporto solo con riferimento agli articoli pirotecnici e non agli artifici oggetto del presente processo (d.lgs. 123 del 2015).
Ai sensi dell'art. 83 reg. esec. T.U.L.P.S., i prodotti esplodenti marchiati CE vengono classificati sulla base della loro tipologia, nelle categorie di cui all'art. 82 dello stesso regolamento: quindi, la marchiatura CE non muta la categoria dell'esplodente né indice sulla necessità dell'autorizzazione per il trasporto, come ribadito dall'ali. C del Regolamento per la quantità superiore a 25 chilogrammi.
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segue in allegato
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Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’av...
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