~ 2000 / 2026 ~
// Documenti disponibili n: 47.489
// Documenti scaricati n: 38.412.822
// Documenti disponibili n: 47.489
// Documenti scaricati n: 38.412.822
Al di là di un’antica tradizione marinaresca che prevede che un buon comandante affondi con la propria nave, nel codice della navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942 n. 327 (GU n.93 del 18.04.1942), viene più volte ribadita la necessità che il comandante non abbandoni la nave prima che tutti i passeggeri abbiano lasciato l’imbarcazione e si sia provveduto a salvaguardare il carico. La prima norma che va esaminata è l’art 303 c. nav.: “Il comandante non può ordinare l’abbandono della nave in pericolo se non dopo esperimento senza risultato dei mezzi suggeriti dall’arte nautica per salvarla, sentito il parere degli ufficiali di coperta o, in mancanza, di due almeno fra i più provetti componenti dell’equipaggio.
Il comandante deve abbandonare la nave per ultimo, provvedendo in quanto possibile a salvare le carte e i libri di bordo, e gli oggetti di valore affidati alla sua custodia.”
L’art. 1097 c. nav. recita: “il comandante, che, in caso di abbandono della nave, del galleggiante o dell’aeromobile in pericolo, non scende per ultimo da bordo, è punito con la reclusione fino a due anni. Se dal fatto deriva l’incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del galleggiante, ovvero l’incendio, la caduta o la perdita dell’aeromobile, la pena è da due ad otto anni. Se la nave o l’aeromobile è adibito a trasporto di persone, la pena è da tre a dodici anni.”
Art. 303. (Abbandono della nave in pericolo).
Il comandante non puo' ordinare l'abbandono della nave in pericolo se non dopo esperimento senza risultato dei mezzi suggeriti dall'arte nautica per salvarla, sentito il parere degli ufficiali di coperta o, in mancanza, di due almeno fra i piu' provetti componenti dell'equipaggio. Il comandante deve abbandonare la nave per ultimo, provvedendo in quanto possibile a salvare le carte e i libri di bordo, e gli oggetti di valore affidati alla sua custodia.
...
Art. 1097. (Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte del comandante).
Il comandante, che, in caso di abbandono della nave, del galleggiante o dell'aeromobile in pericolo, non scende per ultimo da bordo, e' punito con la reclusione fino a due anni. Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del galleggiante, ovvero l'incendio, la caduta o la perdita dell'aeromobile, la pena e' da due ad otto anni. Se la nave o l'aeromobile e' adibito a trasporto di persone, la pena e' da tre a dodici anni.
...
Collegati
Veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, a servizio di piazza o a servizio di linea per trasporto di persone, soggetti...
Regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione, dell’ 8 dicembre 2014 , che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per q...
IMDG Code, 2016 Edition Amendment 38-16
1 January 2018: into force
The IMDG Code, 2016 Edition comes into force on 1 January 2018 for two years and may be applied voluntarily as from 1 January 201...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024