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Regolamento recante: «Statuto dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata “ANSFISA”».
(GU n. 100 del 16.04.2020)
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Art. 1. Natura giuridica e sede
1. L’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di seguito denominata «Agenzia», istituita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (decreto Genova - ndr), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.
2. L’attività dell’Agenzia si conforma ai principi di economicità, di efficienza, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, nonché ai principi dell’ordinamento comunitario; opera con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia, tenuto conto degli indirizzi di politica comunitaria e degli impegni derivanti dalla partecipazione agli organismi internazionali nelle materie di competenza.
3. L’Agenzia è regolata:
a) dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;
b) dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50;
c) dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57;
d) dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per quanto non disciplinato dall’articolo 12, del citato decreto-legge n. 109 del 2018;
e) dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) dalle norme del presente Statuto;
g) dal regolamento di amministrazione previsto dall’articolo 12, comma 9, del citato decreto-legge n. 109 del 2018 e dagli atti regolamentari emanati nell’esercizio della propria autonomia.
4. L’Agenzia ha sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di articolazioni territoriali di cui una, con competenze riferite ai settori delle infrastrutture stradali e autostradali, avente sede a Genova.
5. L’Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che li esercita secondo le modalità previste dal decreto-legge n. 109 del 2018, e al controllo della Corte dei conti che lo esercita nelle modalità previste dalla legge. 6. L’Agenzia si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 1, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
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