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Legge 13 novembre 2025 n. 177

Legge 13 novembre 2025 n. 177

Legge 13 novembre 2025 n. 177 / Legge quadro in materia di interporti

ID 24994 | 26.11.2025

Legge 13 novembre 2025 n. 177 
Legge quadro in materia di interporti.

 (GU n.275 del 26.11.2025)

Entrata in vigore del provvedimento: 11/12/2025

______________

Art. 1. Ambito di applicazione, finalità e definizioni

1. La presente legge stabilisce, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell’ambito delle materie concernenti i porti e gli aeroporti civili nonché le grandi reti di trasporto e di navigazione, i principi fondamentali concernenti gli interporti e la loro rete.

2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, la presente legge persegue le seguenti finalità:
a) favorire l’intermodalità terrestre e l’efficienza dei flussi logistici, per lo svolgimento di funzioni di connessione di valore strategico per l’intero territorio nazionale, valorizzando anche la rete esistente degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e i collegamenti con il sistema portuale;
b) migliorare e incrementare l’efficienza e la sostenibilità dei flussi di trasporto in una prospettiva di sviluppo e di connessione tra le reti infrastrutturali in ambito nazionale ed europeo;
c) sostenere, in coerenza con quanto previsto nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, il completamento delle infrastrutture per l’intermodalità previste per l’Italia nella rete transeuropea dei trasporti, di cui al regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024; 
d) razionalizzare l’utilizzazione del territorio in funzione della domanda di trasporto e di attività logistiche;
e) contribuire alla diminuzione dell’impatto ambientale delle attività di trasporto e di logistica;
f) promuovere la sostenibilità economica, sociale e ambientale delle attività di trasporto e di logistica.

3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

4. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «interporto»: il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale, gestito in forma imprenditoriale al fine di favorire la mobilità delle merci tra diverse modalità di trasporto con l’obiettivo di accrescere l’intermodalità e l’efficienza dei flussi logistici, in ogni caso fornito di collegamenti con porti o aeroporti e viabilità di grande comunicazione e comprendente uno scalo ferroviario, idoneo a formare e ricevere treni intermodali completi o convenzionali, e attrezzature fisse e mobili atte al trasbordo di unità di carico intermodali e merce dalla modalità di trasporto ferroviario a quella stradale o di navigazione interna;
b) «soggetti gestori degli interporti»: enti o imprese proprietari o titolari del diritto di gestione, comunque denominato, degli interporti di rilevanza nazionale individuati ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240, e aggiornati con le indicazioni contenute negli atti di pianificazione nazionale;
c) «Comitato nazionale per l’intermodalità e la logistica »: l’organismo di cui all’articolo 4.

5. Gli interporti sono infrastrutture strategiche per lo sviluppo e per la modernizzazione del Paese e di preminente interesse nazionale.

6. La rete degli interporti costituisce, nel suo insieme, una delle infrastrutture fondamentali per il sistema nazionale dei trasporti ed è strettamente pertinente al perseguimento di interessi pubblici di rilievo generale.

7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, istituisce un elenco dei soggetti gestori degli interporti.

[...]

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