Ritenuto che, successivamente all'emanazione del citato decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, sono emerse difficoltà di attuazione che rendono necessaria l'integrazione dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie;
L'Amministrazione della giustizia, per l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 marzo 1996 n. 242, si avvale dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie, integrati con i servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e di polizia.
Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha il compito di organizzare i servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie e provvede ad integrare gli stessi con il personale sanitario e tecnico dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia mediante convenzioni con i rispettivi Ministeri."