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1. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di A.L. avverso la sentenza emessa in data 17.10.2014 dalla Corte di Appello di Brescia che, in parziale riforma di quella in data 15.5.2010 del Tribunale di Bergamo-Sezione distaccata di Clusone, tra l'altro concedeva al predetto le attenuanti generiche valutate come equivalenti rispetto all'aggravante e riduceva la pena inflitta ad anni uno e mesi tre di reclusione con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione; ciò in relazione al delitto di omicidio colposo in danno del dipendente M.E., con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (fatto del 22.8.2006).
2. Segnatamente, ad A.L., quale amministratore e legale rappresentante della Fratelli A. s.r.l., era contestato di non aver attuato le misure tecniche ed organizzative adeguate a ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per non averle utilizzate correttamente; in particolare, per non aver provveduto ad assicurare che tutte le operazioni destinate a sollevare carichi fossero correttamente progettate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza e che gli accessori di sollevamento fossero scelti in modo idoneo; nonché per non aver valutato in concreto nel POS (Piano Operativo di Sicurezza) il rischio correlato al posizionamento di pozzetti entro il cantiere e comunque per non aver adottato nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro e l'esperienza, erano necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore.
3. Il ricorrente deduce, in sintesi:
3.1. che la nomina dell'arch. (e coimputato) Omissis, già progettista e direttore dei lavori, quale responsabile dei lavori avrebbe dovuto escludere, di per sé, la responsabilità di A.L.;
3.2. che, tra l'altro, A.L. aveva previsto nel POS che la "gru a torre" usata dal capo cantiere A.I. (coimputato, fratello e patteggiante della pena), non dovesse essere utilizzata per trasportare persone, nemmeno per brevi tratti", sicché il rispetto di tale prescrizione da parte di A.I. avrebbe scongiurato il sinistro;
3.3. che la pena irrogata dalla Corte di Appello, benché ridotta rispetto a quella di primo grado, era comunque eccessiva, tenuto conto del l'effettuato risarcimento del danno la cui attenuante specifica avrebbe dovuto essere applicata.

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