~ 2000 / 2026 ~
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1. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di DI.V. avverso la sentenza emessa in data 25.11.2013 dalla Corte di appello di L'Aquila che, in parziale riforma di quella in data 24.4.2012 del Tribunale di L'Aquila, dichiarava l'improcedibilità in ordine a taluni reati contravvenzionali perché estinti per prescrizione e rideterminava la pena inflitta per il residuo delitto di lesioni colpose con violazione delle norme a tutela degli infortuni sul lavoro in danno di S.H., in mesi sei di reclusione.
2. Al DI.V. era contestato di aver, in qualità di datore di lavoro, per colpa consistita in imprudenza, imperizia e negligenza nonché violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni ed in particolare perché, omettendo di fornire i necessari Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e un'adeguata formazione e una sufficiente ed adeguata formazione in materia sicurezza, cagionato a S.H. lesioni personali gravi, dato che quest'ultimo, mentre stava tagliando della legna con una sega motorizzata verticale, si procurava lesioni consistite nell'amputazione parziale del quarto dito della mano destra, lesioni che comportavano un periodo di malattia superiore a quaranta giorni con indebolimento della funzione prensile della mano destra (fatto del 18/4/2008).
3. Deduce il vizio motivazionale in ordine alla ricostruzione del fatto ed in particolare alla sussistenza di un rapporto datoriale e alla responsabilità penale dell'imputato, avendo la Corte territoriale ripercorso lo stesso iter argomentativo del Tribunale ritenendo che le dichiarazioni della persona offesa in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro "irregolare" potesse essere riscontrato sulla scorta dei soli rapporti redatti dai pubblici ufficiali operanti (carabinieri e funzionari dell'ASL) e valutato come non credibile quanto riferito da soggetti presenti al fatto.

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