Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Nel caso in esame, la Corte ha valorizzato i profili di colpa direttamente correlati alla posizione di garanzia ricoperta, con riferimento alla specifica situazione del contratto di appalto, disciplinata dall'art. 26 del d.lgs. 81/2008, puntualizzando come la sottoscrizione del contratto non valesse a scriminare il datore di lavoro/committente (figura peculiare descritta, per l'appunto, dalla norma richiamata, quella cioè del datore di lavoro che affidi lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda) rispetto alle modalità con le quali l'attività lavorativa si svolgeva all'interno di un luogo di lavoro posto nella sua disponibilità giuridica.
Proprio con riferimento al rischio c.d. interferenziale, infatti, si è affermato che, ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi ai contratti di appalto, dettati dall'art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro - vale a dire contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione - ma all'effetto che tale rapporto origina, ossia alla concreta interferenza tra le organizzazioni ad esse facenti capo, che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori [cfr. sez. 4 n. 44792 del 17/06/2015, Rv. 264957, (in fattispecie in cui la S.C. ha precisato che l'interferenza rilevante deve essere necessariamente intesa in senso funzionale, avendo riguardo alla coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi)], principio ripreso anche più tardi in fattispecie in cui si è precisato che gli obblighi di cooperazione e coordinamento rappresentano per i datori di lavoro di tutte le imprese coinvolte "la cifra" della loro posizione di garanzia e delimitano l'ambito della rispettiva responsabilità (sez. 4 n. 30557 del 07/06/2016, Rv. 267687).
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