Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Il Tribunale di Trani, con sentenza del 15.5.2013, ha dichiarato B.A. colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 , art. 18, comma 1, lett. d) e z), art. 29, comma 1, artt. 36 e 37, art. 41, comma 2, limitatamente all'omessa visita medica preventiva, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, l'ha condannata alla pena di Euro 1.500,00 di ammenda; pena sospesa e non menzione.
Servizio antincendio boschivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
(GU n. 18 del del 23 gennaio 2018)
CIIP, 21.01.2021
Il GdL CIIP sul Rischio Chimico e Cancerogeno (coord. dr. Carlo Sala) ha fatto alcune osservazioni sulla proposta...
ID 20340 | 05.09.2023 / In allegato
Aderenza agli standard di sicurezza in risonanza magnetica: percorso di autovalutazione dedicato alle strut...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024