Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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G.M. chiedeva nei confronti dell'lnail l'accertamento della natura professionale dell'ipoacusia bilaterale da lui sofferta; il Tribunale di Perugia con sentenza del 24.1.2008 riconosceva che lo stesso era affetto da malattia professionale con un grado di inabilità pari all'11% e condannava l'INAIL al pagamento di una rendita corrispondente. La Corte di appello di Perugia con sentenza del 18.10.2010 accoglieva l'appello dell'INAIL e rigettava la domanda. La Corte di appello, alla stregua della nuova consulenza effettuata in appello, riteneva che effettivamente il G.M. fosse affetto da malattia professionale (ipoacusia) e valutava la sua incidenza invalidante nella sola misura del 3,5% , quindi al di sotto della soglia indennizzabile; dovendosi applicare il metodo concordato nel 1994 tra l'INAIL e le parti sociali (Patronati) e non il metodo Rossi aggiornato, non più utilizzato dall'INAIL da anni al momento in cui era stata denunciata la malattia professionale.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il G.M. con due motivi corredati da memoria; resiste controparte con controricorso.
La Corte: rigetta il ricorso; nulla spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 11.11.2015
ID 17455 | 26.08.2022 / INAIL
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