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La Corte d'Appello di Venezia con sentenza 721/2011 ha rigettato l'appello di M.R. più altri tre litisconsorti avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto per prescrizione quinquennale la loro domanda diretta ad ottenere la condanna dell'Inail al risarcimento del danno conseguito per aver erroneamente certificato in sede di accertamento tecnico la mancata esposizione qualificata ad amianto, successivamente accertata in giudizio nei confronti dell'Inps, ai fini dei benefici contributivi di cui all'articolo 13 comma 8 legge 257/1992.
A fondamento della decisione, la Corte d'Appello, pur affermando che il diritto al risarcimento non si fosse prescritto, respingeva invece nel merito la domanda ritenendo insussistente la colpa dell'Inail in sede di certificazione della esposizione, non avendo i ricorrenti dedotto specifici elementi dai quali desumere che l'accertamento amministrativo fosse stato compiuto in modo negligente, trascurando colposamente rilevanti elementi di valutazioni esistenti all'epoca in cui tali accertamenti sono stati eseguiti . Contro la sentenza ricorrono i lavoratori con tre motivi, ai quali resiste l'INAIL con controricorso.
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