~ 2000 / 2026 ~
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1. Nell'agosto del 2006 C. B., lavoratore alle dipendenze della Cantieri Stradali Gallo s.p.a., mentre era alla guida di un'autobetoniera, fu colpito da uno shock anafilattico conseguente alla puntura di un insetto che ne provocò la morte. A seguito dell'infortunio, l'Inail con provvedimento del 5/12/2007 comunicò alla società datrice di lavoro l'aumento del tasso di premio applicabile per l'anno 2008, pari al 127 x 1000, mentre per l’anno 2007/tasso applicato era stato dell'81 x 1000.
2. La società si rivolse al Tribunale di Vercelli, chiedendo il ricalcolo del premio applicato per l'anno 2008, senza che si tenesse conto dell'infortunio mortale e il tribunale accolse la domanda.
3. Proposto appello dall'istituto assicuratore, con sentenza pubblicata in data 19/11/2010, la Corte d'appello di Torino ha accolto l'impugnazione e ha rigettato la domanda della società. A fondamento della sua decisione ha affermato che l'evento mortale, pur essendo stato determinato dal caso fortuito, con assenza di ogni responsabilità da parte dell'imprenditore, non esclude l'occasione di lavoro essendo l'infortunio connesso alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, con la conseguente legittimità del provvedimento adottato dall'istituto assicuratore.
4. Contro la sentenza la Cantieri Stradali Gallo S.p.A. propone ricorso per cassazione sostenuto da un unico complesso motivo. L'Inail resiste con controricorso. Le parti depositano memorie.

ID 4359 | Aggiornamento 28.07.2024
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