Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
43.926
/ Documenti scaricati: 31.187.693
/ Documenti scaricati: 31.187.693
Cassazione Civile Ord. Sez. L Num. 10273 Anno 2018
Civile Ord. Sez. L Num. 10273 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: BERRINO UMBERTO
Data pubblicazione: 27/04/2018
che con un solo motivo, formulato per vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bologna non ha dato alcuna adeguata e specifica giustificazione della preferenza accordata alla seconda consulenza tecnica d'ufficio, il cui esito è stato acquisito senza l'indicazione delle ragioni per le quali la stessa Corte ha inteso disattendere le conclusioni rassegnate dal perito d'ufficio di primo grado e ad onta delle circostanziate critiche mosse dal consulente di parte alle risultanze della perizia espletata in seconde cure; che il ricorso è fondato;
che, in effetti, a fronte della discordanza tra gli esiti delle perizie svolte nei due gradi di giudizio la Corte bolognese ha deciso di condividere le risultanze cui è pervenuto il perito d'ufficio di seconde cure, sfavorevoli all'assicurato, limitandosi semplicemente ad affermare che le critiche mosse al suo operato dal consulente di parte dovevano essere disattese in quanto si trattava di una contrapposta valutazione nell'ambito delle varie posizioni offerte dalla letteratura epidemiologica in materia e non già di carenze o erroneità riscontrabili nell'operato del c.t.u. officiato;
che da tale motivazione non emergono, tuttavia, a fronte delle circostanziate critiche del consulente di parte, le reali ragioni del dissenso scientifico rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il perito di prime cure e che erano state, invece, condivise dal primo giudice nel momento in cui perveniva all'accoglimento della domanda, per cui si rivelano fondate le doglianze prospettate dall'odierno ricorrente;
che, invero, si è statuito (Cass. Sez. L, n. 19572 del 26/8/2013) che "in tema di consulenza tecnica di ufficio, se lo svolgimento di una prima consulenza non preclude l'affidamento di un'ulteriore indagine a professionista qualificato nella materia al fine di fornire al giudice un ulteriore mezzo volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, è tuttavia necessario che il giudice che intenda uniformasi alle risultanze della seconda consulenza tecnica di ufficio non si limiti ad un'adesione acritica ad esse ma giustifichi la propria preferenza, specificando la ragione per la quale ritiene di discostarsi dalle conclusioni del primo consulente, salvo che queste abbiano formato oggetto di esame critico nell'ambito della nuova relazione peritale con considerazioni non specificamente contestaste dalle parti." (conf. a Cass. Sez. 2, n. 23063 del 30.10.2009; in senso conf. v. anche Cass. sez. lav. n. 17105/2016);
che si è, altresì, affermato (Cass. Sez. L, n. 4657 del 25/2/2011) che "in sede di giudizio di appello, allorché venga disposta una nuova (rispetto a quella eseguita in prime cure) consulenza tecnica d'ufficio (nella specie, per accertare il diritto dell'assicurato all'assegno di invalidità ed all'indennità di accompagnamento), l'eventuale accoglimento, da parte del giudice del gravame, della tesi del secondo consulente d'ufficio non necessita di una confutazione particolareggiata delle diverse risultanze e valutazioni della prima consulenza, essendo necessario soltanto che detto giudice non si limiti ad una acritica adesione al parere del secondo ausiliario, ma valuti le eventuali censure di parte, indicando le ragioni per cui ritiene di dover disattendere le conclusioni del primo consulente." (in senso ccnf. v. anche Cass. Sez. 1, n. 5148 del 3/3/2011);
che, in definitiva, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e con rinvio della causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, la quale nel riesaminare il merito della questione si atterrà ai suddetti principi.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione. Così deciso in Roma il 19 dicembre 2017
Determinazione del Presidente dell’Inail 19 dicembre 2018, n. 527. “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da la...
Istruzioni operative per lo svolgimento dei moduli pratici dei corsi di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali
Ai fini...
Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione.
(GU Serie Generale n.86...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024