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La periodicità della verifica degli apparecchi di sollevamento dovrebbe scaturire anche dalla valutazione dei rischi

ID 930 | | Visite: 9010 | Circolari Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/930



La periodicità della verifica periodica degli apparecchi di sollevamento dovrebbe scaturire anche dalla valutazione dei rischi.

Oggetto: richiesta pareri in riferimento alle nuove indicazioni dell’allegato VII che prevede che in alcuni settori lavorativi, considerati a maggior rischio, la periodicità delle verifiche debba essere con frequenza annuale.

In riferimento al quesito, riguardo la nota rubricata come in oggetto, concernente le verifiche periodiche di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, si sottolinea che i settori citati nell'allegato non esauriscono tutti i possibili casi, ma costituiscono settori emblematici in cui le modalità di utilizzo sono particolarmente gravose e le attrezzature siano adoperate in ambienti particolarmente aggressivi; fermo restando che il datore di lavoro sa a che modalità di utilizzo sottopone i suoi apparecchi di sollevamento e quindi la periodicità della verifica dovrebbe scaturire dalla sua valutazione dei rischi.

Tanto premesso, il termine “costruzioni” non si limita al solo settore delle costruzioni edili, ma ne comprende tutta la gamma di tipologia quali, ad esempio, le costruzioni in acciaio, in legno, e  cosi via comprendendo ogni tipo di opera costruttiva in tutti i settori di attività.

Per quanto attiene al termine “siderurgico” comprende le lavorazione negli stabilimenti per la produzione di: ghisa di prima fusione; acciaio, anche se colato in getti; ferroleghe; semiprodotti  (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati); laminati e trafilati con processo iniziale a caldo; tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo; latta.

Per il termine “portuale” si intendono non solo le attività in cui si effettuano operazioni di carico/scarico di navi e movimentazione containers nei porti, ad esclusione di porti con utilizzo di gru per alesaggio dei natanti e/o ricovero degli stessi, ( vedi D.Lgs. 272/99). Comprende anche tutte  le attività (cantieristica, diportismo etc.) comunque svolte nell’ambito del territorio di competenza  dell’Autorità portuale, le aree retro portuali, nonché le aree di rimessaggio e manutenzione lungo i fiumi.

Per quanto riguarda il termine “estrattivo” la definizione può essere tratta dal campo di applicazione del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, rubricato “Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee”.

A tal proposito valgono, comunque, le considerazioni già espresse  sopra, per cui anche le attività correlate all’estrazione mineraria (lapidei), quali la segagione dei blocchi e la lavorazione delle lastre, sono da ricomprendersi tra le attività facenti parti del settore estrattivo, se sottopongono le attrezzature di lavoro a particolari sollecitazioni ambientali (condizioni atmosferiche avverse, polvere) e d’uso (condizioni di impiego intenso e regime di carico pesante).

Infine, in ordine al vostro ultimo quesito “ …circa le procedure da seguire in caso di individuazione di una violazione a disposizioni in materia di sicurezza che espone i lavoratori ad un rischio concreto permanente, nel caso i cui sia prevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa. Questo è il caso delle violazioni da applicarsi per la mancata predisposizione di dispositivi di sicurezza alle attrezzature di lavoro di cui alcuni punti dell’allegato V e VI …” , fermo restando le competenze degli organi ispettivi, che nel loro autonomo esercizio delle loro funzioni erogano le sanzioni che ritengono, al momento dell’ accesso ispettivo, più opportune, si porta all’attenzione dell’interrogante che l’articolo 302 bis del decreto legislativo 81/2008, titolato “Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione”, contrariamente a quanto riportato nella missiva, l’ammissione al pagamento in forma ridotta è consentito solo dopo la regolarizzazione entro il termine fissato dall'organo di vigilanza che ha rilevato l’ irregolarità.

MPLS
Precisazioni 11 Dicembre 2009

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Tags: Sicurezza lavoro Rischio attrezzature lavoro

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