Slide background




Circolare MLPS n. 34 del 29 aprile 1999

ID 15762 | | Visite: 5772 | Circolari Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/15762

Circolare MLPS n 34 del 29 aprile 1999

Circolare MLPS n. 34 del 29 aprile 1999 / Pulizia e manutenzione indumento DPI

ID 15762 | Inserita 15.02.2022

Oggetto: Indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale.

Considerati alcuni dubbi sorti in merito agli indumenti di lavoro quando sono destinati ad assolvere ad una funzione di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul complesso della pertinente legislazione prevenzionistica ai fini della sua corretta e puntuale applicazione.

Gli indumenti di lavoro, possono assolvere a varie funzioni:

a) elemento distintivo di appartenenza aziendale, ad esempio uniforme o divisa;
b) mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento dell’attività lavorativa;
c) protezione da rischi per la salute e la sicurezza (DPI).

In tale ultimo caso, tali indumenti, rientrano tra i dispositivi di sicurezza che assolvono alla funzione di protezione dai rischi, ai sensi dell'art.40 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626. Rientrano, ad esempio, tra i dispositivi di protezione individuale (DPI) gli indumenti fluorescenti che segnalano la presenza di lavoratori a rischio di investimento, quelli di protezione contro il caldo od il freddo, gli indumenti per evitare il contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive o con agenti biologici, ecc.

L'articolo 43, comma 4 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, prevede che il datore di lavoro, debba assicurare le condizioni igieniche nonché l'efficienza dei D.P.I. ossia il mantenimento nel tempo delle loro caratteristiche specifiche quali, ad esempio, l'impermeabilità o la fluorescenza (vedi al riguardo la sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n.11139/1998 del 9 luglio 1998).

Ciò vale ovviamente anche per gli indumenti di lavoro che assumano la caratteristica di dispositivi personali di protezione. A tale scopo è necessario che il datore di lavoro provveda alla loro pulizia stabilendone la periodicità. Detta pulizia può essere effettuata sia direttamente all'interno dell'azienda, sia ricorrendo ad imprese esterne specializzate; la scelta ricade sotto la responsabilità del datore di lavoro.

In via generale, qualora gli indumenti sono o possano essere contaminati da agenti chimici, cancerogeni o biologici, nel caso che si provveda alla loro pulizia all'interno dell'azienda, il datore di lavoro dovrà tenere conto dei rischi connessi con la manipolazione e il trattamento di tali indumenti da parte dei lavoratori addetti e pertanto dovrà applicare le stesse misure di protezione adottate nel processo lavorativo; se viceversa, si sceglie un'impresa esterna, il datore di lavoro, come già ricordato, responsabile delle buone condizioni igieniche e dell'efficienza di tali D.P.I., efficienza che un'errata pulizia potrebbe pregiudicare, deve preventivamente assicurarsi che l'impresa stessa abbia requisiti tecnici professionali sufficienti allo scopo e curare che tali indumenti vengano consegnati opportunamente imballati, ed evitare rischi di contaminazione esterna.

Il datore di lavoro inoltre, dal momento che è tenuto, ai sensi dell'art.4, comma 5, lett. n del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, ad assumere gli appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate (uso dei DPI) possono causare rischi per la salute della popolazione, fra cui rientra, a questi fini, il lavoratore esterno, deve provvedere alla puntuale informazione della lavanderia esterna sulla natura dei rischi connessi alla manipolazione degli indumenti contaminati, e sulla loro entità.

Ovviamente l'impresa esterna è responsabile della sicurezza dei propri dipendenti e dovrà pertanto provvedere alla valutazione dei rischi ed alle conseguenti misure di prevenzione e protezione, anche sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro che ha conferito l'incarico della pulizia degli indumenti.

Si evidenzia poi, in particolar modo, la disciplina specifica dettata dagli art.14 comma 2 e 28 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277, nel caso in cui l'agente contaminante sia il piombo o l'amianto.

Il datore di lavoro dovrà provvedere affinchè gli indumenti di protezione siano riposti in luogo separato da quello destinato agli abiti civili; il lavaggio dovrà essere effettuato in lavanderie appositamente attrezzate, con macchine adibite esclusivamente all'attività specifica; il trasporto dovrà essere effettuato in imballaggi chiusi, opportunamente etichettati.

D.Lgs. 81/2008

Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro
...

4. Il datore di lavoro:

a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante.
...

Nella foto indumento DPI conforme:

UNI EN 342:2018

Indumenti di protezione - Completi e capi di abbigliamento per la protezione contro il freddo

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Circolare MLPS n.34 del 29 aprile 1999.pdf
 
138 kB 50

Tags: Sicurezza lavoro Regolamento DPI Abbonati Sicurezza

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Lug 02, 2025 63

Ordinanza Emilia-Romagna n. 150 del 30 giugno 2025

Ordinanza Emilia-Romagna n. 150 del 30 giugno 2025 / Rischio calore solare lavoro ID 24211 | 02.07.2025 Dal 2 luglio 2025 in Emilia-Romagna ferme le attività tra le ore 12.30 e le 16, nei cantieri edili e affini, in agricoltura, nel florovivaismo e nei piazzali della logistica, quando il livello di… Leggi tutto
Lug 02, 2025 189

Ordinanza Regione Veneto n. 34 del 01 luglio 2025

Ordinanza Regione Veneto n. 34 del 01 luglio 2025 / Rischio calore solare lavoro ID 24210 | 02.07.2025 Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 01 luglio 2025 Disposizioni di carattere contingibile e urgente in merito all’attività lavorativa svolta nel settore agricolo e… Leggi tutto
Lug 02, 2025 85

Ordinanza Regione Emilia-Romagna n. 101 del 26 luglio 2024

Ordinanza Regione Emilia-Romagna n. 101 del 26 luglio 2024 / Rischio calore solare lavoro ID 24209 | 02.07.2025 Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica - misure di prevenzione per attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico nonché nei cantieri edili e… Leggi tutto
Protocollo su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Regione Lombardia e Parti Sociali
Lug 01, 2025 183

Protocollo d’intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Regione Lombardia e Parti Sociali

Protocollo d’intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Regione Lombardia e Parti Sociali ID 24204 | 01.07.2025 Il 1° luglio 2025, è stato firmato un protocollo tra Regione Lombardia e Parti Sociali che ha l’obiettivo di prevenire comportamenti elusivi nell’erogazione della formazione in… Leggi tutto
Giu 30, 2025 189

Decisione 2008/823/CE

Decisione 2008/823/CE ID 24194 | 30.06.2025 Decisione 2008/823/CE della Commissione, del 22 ottobre 2008, che modifica la decisione 95/319/CE che istituisce un comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 288 del 30.10.2008)… Leggi tutto
Giu 30, 2025 184

Decisione 95/319/CE

Decisione 95/319/CE / Comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro ID 24193 | 30.06.2025 Decisione 95/319/CE della Commissione, del 12 luglio 1995, che istituisce un comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (GU L 188 del 9.8.1995) Modifiche:- M1 Decisione… Leggi tutto

Più letti Sicurezza