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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 n. 5030 | 01 Febbraio 2019

ID 7740 | | Visite: 3263 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/7740

Sentenze cassazione penale

Dipendente della ditta appaltatrice investito mortalmente da una pala gommata

Circolazione scoordinata di pedoni e mezzi

Penale Sent. Sez. 4 Num. 5030 Anno 2019

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: PICARDI FRANCESCA
Data Udienza: 09/01/2019

Ritenuto in fatto

1. La Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado che ha condannato alla pena sospesa di un anno di reclusione, concesse le attenuanti equivalenti all'aggravante, G.C. (direttore dello stabilimento della Italiana Coke s.r.l., preposto alla organizzazione del lavoro ed alla relativa vigilanza), B.G. (titolare delle deleghe formali, in materia di sicurezza e prevenzione per la Italiana Coke s.r.l.), A.B. (amministratore della E.M.I. s.n.c., fornitrice della pala coinvolta nel sinistro e dell'operatore che la conduceva), per il reato di cui agli artt. 589, primo e secondo comma, 40, secondo comma, 113, primo comma, cod.pen., per aver cagionato ovvero non impedito la morte dì S.B. con colpa, negligenza, imprudenza, imperizia e violazione degli artt. 2043, 2050, 2087 cod.civ., 15, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, mentre ha assolto per non aver commesso il fatto F.B. - 14 settembre 2011. Più precisamente S.B., dipendente della Simic s.p.a., appaltatrice dei lavori di manutenzione degli impianti della Italiana Coke s.r.l., mentre percorreva una via interna allo stabilimento della committente (Viale delle Giraffe) per raggiungere un punto di incontro, veniva investito da una pala gommata Caterpillar, condotta da S.M., dipendente della E.M.I. s.n.c., azienda appaltatrice di lavori di carico, scarico e movimentazione del coke e di altri prodotti, e decedeva istantaneamente per effetto dell'urto e dello schiacciamento. Nella ricostruzione dei giudici di merito l'incidente è legato alla circolazione di una pala meccanica di notevoli dimensioni e struttura, in una zona di congiunzione tra due park distinti, posti a livello differente, senza le particolari cautele del trasporto eccezionale, di cui rispondono G.C. e B.G. (il primo direttore dello stabilimento e, quindi, investito di compiti di organizzazione del lavoro e relativa vigilanza, anche in assenza di deleghe formali, ed il secondo titolare di deleghe formali in punto di sicurezza relative al cantiere), in quanto non hanno fatto tutto ciò che era necessario per impedire l'evento, e A.B., nella sua qualità di amministratore della E.M.I. s.n.c., in quanto non è adeguatamente intervenuto presso la committente per impedire la circolazione viaria delle pale gommate o per garantirne le condizioni di assoluta sicurezza.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivamente ricorso per cassazione, a mezzo dei propri difensori, G.C., B.G., A.B..
3. G.C. e B.G. hanno dedotto, con due distinti ricorsi, due motivi comuni: 1) la mancanza e contraddittorietà della motivazione in rapporto alle doglianze espresse nell'appello e alle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, essendo emerso dalla consulenza della difesa (Ing.V.) la possibilità del passaggio in modo sicuro di mezzi e persone nel luogo ed all'epoca del sinistro e, dunque, anche della pala meccanica, del tutto conforme alla normativa vigente e destinata anche a operazioni di trasporto, elementi con cui il giudice dell'impugnazione, nell'affermare la necessità delle cautele proprie del trasporto eccezionale, non si è confrontato affatto, sottovalutando la condotta imprudente di S.M.; 2) la mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla condotta di S.M. e l'inosservanza o erronea applicazione degli art. 41, secondo comma, cod.pen., in quanto non viene in alcun modo chiarito come i ricorrenti avrebbero potuto impedire l'evento, data l'autonomia riconosciuta all'appaltatrice E.M.I. s.n.c., il cui dipendente ha condotto la pala, sollevando la benna di 2 metri da terra, in modo da non avere più alcuna visuale, ed a velocità sostenuta.
4. G.C. ha, inoltre, lamentato l'erronea applicazione degli artt. 41, secondo comma, 43, terzo comma, e 589 cod.pen., atteso che le sue mansioni di direttore di stabilimento erano limitate alla rappresentanza della società all'esterno ed agli aspetti produttivi e gestionali, non essendogli, al contrario, conferiti poteri in materia di sicurezza sul lavoro, sicché lo stesso non aveva alcuna posizione di garanzia e non è configurabile una sua colpa omissiva.
5. B.G. ha, invece, denunciato l'erronea applicazione dell'art. 40, secondo comma, cod.pen. e l'omessa motivazione in ordine alla propria posizione di garanzia, non essendo stata valutata la possibilità dell'inefficacia della delega nei propri confronti in considerazione dell'assenza di poteri effettivi, tenuto conto della molteplicità di incarichi attribuitigli in modo da renderlo un mero "capro espiatorio".
6. A.B. ha dedotto 1) l'illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in relazione alle censure formulate in appello e alle risultanze dell'Istruttoria dibattimentale e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 41, secondo comma, 43, terzo comma, 589 cod.pen., essendo emerso (dalle lettere inviate da S.M. a F.B., dalle dichiarazioni di F.B., S.M. e Pregliasco, di cui la Corte di appello ha omesso ogni valutazione) un "nolo a caldo", se non addirittura una somministrazione di mano d'opera, e, cioè rapporti idonei a privarlo della sua posizione di garanzia, affermata solo in base all'ammissione cauta" di S.M. della conoscenza, da parte di A.B., delle problematiche esistenti in Italiana Coke ed in assenza di altri riscontri, fatta eccezione per l'elemento indiziario desumibile da un'unica fattura con la dicitura "trasferimento di fossile da fuori parco", elemento del tutto equivoco, tenuto conto dell'interesse economico, da parte della E.M.I. s.n.c. agli spostamenti della pala nel maggiore tempo possibile, visto il pagamento ad ore; 2) l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 40, secondo comma, 41, secondo comma, cod.pen. e la contraddittorietà e mancanza della motivazione rispetto alla condotta posta in essere da S.M., che conduceva la pala meccanica fuori sagoma, a 2 metri da terra, in una zona trafficata, a velocità inadeguata, in violazione di quanto previsto dal proprio datore di lavoro nel documento di valutazione rischi e di qualsiasi norma di prudenza, e che determinava, quindi, un rischio eccentrico e esorbitante dalla sfera controllata dal titolare della posizione di garanzia, tale da escludere il nesso di causalità.
7. In data 19 dicembre 2018 sono pervenute memorie difensive di B.G. e C.G..

Considerato in diritto

1. I ricorsi vanno rigettati.
2. I motivi comuni dei ricorsi di C.G. e di B.G. sono infondati.
I giudici di merito hanno motivato in modo congruo, logico e privo di contraddizioni in ordine alla pericolosità del luogo di lavoro, desunta in particolare dalla deposizione dell'operaio T.M., il quale ha spiegato come fosse preoccupato di lavorare presso quel cantiere, caratterizzato dalla rumorosità e dal continuo incrociarsi di mezzi meccanici, veicoli e persone, e dalle dichiarazioni di S.M., il quale ha raccontato delle buche presenti nel suolo e degli ingombri laterali, oltre che dalle deposizioni degli altri lavoratori, tra cui, ad esempio, F.C. e M.L., e si sono specificamente confrontati, superandole, con le diverse valutazioni dei consulenti della difesa (M.V. e M.S.), che si riferiscono ad una situazione ottimale, in cui, tuttavia, non risultano esclusi i rischi emersi nell'istruttoria. A fronte di tale puntuale ricostruzione sulla insicurezza del luogo di lavoro, dovuto alla circolazione non separata e scoordinata di pedoni e mezzi, anche particolarmente pericolosi, sono state altresì specificamente individuate le condotte che i ricorrenti avrebbero dovuto adottare (e, cioè, attivarsi per impedire l'evento, bloccando, ad esempio, il transito di pedoni in caso di passaggio della pala di grandi dimensioni ed a pieno carico): condotte che avrebbero neutralizzato anche il rischio di disattenzione o condotte imprudenti dei lavoratori coinvolti e, cioè, della vittima, intenta a parlare al telefono, e del conducente del mezzo, che aveva sollevato la pala da terra in modo eccessivo, pur sempre per esigenze lavorative, e che non procedeva a passo d'uomo. Nessun vizio di motivazione è, dunque, ravvisabile nell'impugnata sentenza, che, peraltro, risulta pienamente conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il concetto di interferenza, ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione previsti dall'art. art. 26 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 è dato dal contatto rischioso tra il personale di imprese diverse operanti nello stesso contesto aziendale e pertanto occorre aver riguardo alla concreta interferenza tra le diverse organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori, e non alla mera qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro - vale a dire contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione - in quanto la "ratio" della norma è quella di obbligare il datore di lavoro ad organizzare la prevenzione dei rischi interferenziali attivando percorsi condivisi di informazione e cooperazione nonché soluzioni comuni di problematiche complesse (Sez. 4, n. 9167 del 01/02/2018 ud. - dep. 28/02/2018, Rv. 273257 - 01).
3. Neppure merita accoglimento il motivo formulato da C.G. avente ad oggetto l'erronea applicazione degli artt. 41, secondo comma, 43, terzo comma, e 589 cod.pen., in considerazione dell'inconfigurabilità di una sua posizione di garanzia e della sua colpa omissiva, essendo le sue mansioni di direttore di stabilimento limitate alla rappresentanza della società all'esterno ed agli aspetti produttivi e gestionali, senza alcuna attribuzione di poteri in materia di sicurezza sul lavoro. Difatti, a prescindere dai poteri specificamente indicati negli atti notarili segnalati dal ricorrente, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, applicato dai giudici di merito, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il direttore dello stabilimento di una società per azioni è destinatario iure proprio, al pari del datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, in quanto, in virtù della posizione apicale ricoperta, assume una posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela della incolumità e della salute dei lavoratori dipendenti, in base all'art. 18 del d.lgs. n. 81 del 2008 (Sez. 4, n. 41981 del 07/02/2012 Ud. - dep. 25/10/2012. Rv. 255001 - 01), come, peraltro, confermato nel caso dì specie, nella puntuale ricostruzione dei giudici di merito, dalla circostanza che "S.M., nel corso della sua deposizione, ha sottolineato di aver più volte segnalato, verbalmente, proprio al C.G. ... i problemi di sicurezza legali alla viabilità sul cantiere", riconoscendolo come interlocutore aziendale, per la Italiana Coke s.r.l., proprio per la sua qualità di direttore di stabilimento, per le problematiche collegate alla sicurezza del lavoro ed al rischio interferenziale. Peraltro, il ricorrente non ha individuato gli elementi dell'istruttoria da cui sarebbe emersa la titolarità, da parte di altri, di poteri organizzativi.
4. Parimenti va rigettato il motivo formulato da B.G., avente ad oggetto l'inefficacia della delega ricevuta ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 81 del 2008, in considerazione dell'assenza dell'attribuzione di effettivi poteri: motivo che si fonda sostanzialmente sul conferimento al ricorrente di una molteplicità di deleghe, anche relativamente ad altre imprese controllate dalla stessa Italiana Coke s.r.l., e sulla deposizione del teste C., che ha espresso una sua valutazione, non recepita dai giudici di merito. Invero, la stessa difesa ammette la validità della delega in esame, asserendone l'inefficacia nonostante ne riconosca l'impeccabilità formale (v. p. 14 del ricorso), ed evidenzia, da un lato, una circostanza del tutto irrilevante e, cioè, il conferimento di una pluralità di deleghe a B.G., che, ove impossibilitato allo svolgimento contemporaneo di più incarichi, avrebbe potuto rifiutarli, e, dall'altro, un elemento istruttorio superato dai giudici di merito in considerazione di altri dati indiziari (l'alta professionalità di B.G. e la sua presenza in cantiere al momento del fatto e del sopralluogo A.s.l.).
Del resto, pur premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di infortuni sul lavoro, è necessario verificare in concreto che il delegato abbia effettivi poteri di decisione e di spesa in ordine alla messa in sicurezza dell'ambiente di lavoro, indipendentemente dal contenuto formale della nomina (Sez. 4, n. 47136 del 24/09/2007 ud.- dep. 20/12/2007, Rv. 238350 - 01), va sottolineato che il ricorrente non ha formulato puntuali contestazioni relativamente a tali aspetti. A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'art. 299 del d.lgs. n. 81 del 2008, le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’ articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti, ma il mancato esercizio di poteri regolarmente conferiti e, dunque, effettivi non esonera da responsabilità, costituendo, al contrario, una condotta inadempiente.
5. Neppure merita accoglimento il ricorso di A.B..
Invero, con il primo motivo il ricorrente si limita a riproporre una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella effettuata, con argomentazioni congrue, logiche e prive di contraddizioni, dal giudice dell'impugnazione, il quale ha escluso che la E.M.I. s.n.c. fosse una mera fornitrice dei macchinari e della mano d'opera, inseriti nell'organizzazione aziendale della Italiana Coke s.r.l., affermando, al contrario, che la E.M.I. s.n.c. era un'impresa presente sul cantiere, che sovrintendeva alle operazioni concernenti i suoi mezzi - a fondamento di tale accertamento sono stati indicati una pluralità di elementi indiziari (in particolare le lettere dirette all'appaltatrice di segnalazione dei danni causati dalla circolazione delle pale all'interno dello stabilimento, la deposizione di S.M., che ha ammesso che la situazione era nota alla sua azienda, e quella di Giacchino, che ha sottolineato i contatti diretti e continui tra F.B. e E.M.I. s.n.c. per la predisposizione delle pale e degli operatori necessari alle singole attività necessarie in cantiere), che la difesa tende a parcellizzare, senza denunciare alcuna manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione complessiva.
Dalla correttezza della ricostruzione in fatto deriva, in modo del tutto logico e coerente, l'infondatezza della seconda censura, avendo i giudici di merito ritenuto A.B., in qualità di amministratore della E.M.I. s.r.l. e, cioè di una delle imprese presenti nel cantiere, investite degli obblighi di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008, responsabile di non essere intervenuto presso la committente per impedire la circolazione viaria delle proprie pale gommate o per garantire che tale circolazione avvenisse in condizioni di assoluta sicurezza (blocco del traffico, presenza di addetti al traffico, segnaletica dedicata) ovvero per non aver posto in essere una condotta idonea a neutralizzare anche i rischi derivanti dalle imprudenze del proprio dipendente, nel condurre la pala. Ad ogni modo, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di infortuni sul lavoro, non integra il "comportamento abnorme" idoneo a escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento lesivo o mortale verificatosi, il compimento da parte del lavoratore di un'operazione che, seppure inutile e imprudente, non risulta eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell'ambito del ciclo produttivo (Sez. 4, n. 7955 del 10/10/2013 Ud. - dep. 19/02/2014, Rv. 259313 - 01).
6. In conclusione, i ricorsi vanno rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso 9 gennaio 2019.

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Tags: Sicurezza lavoro Cassazione

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