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Con sentenza n. 582 del 28 aprile 2011 la Corte d'appello di Firenze ha respinto, dopo la riunione dei procedimenti, gli appelli proposti separatamente da F.P. e dai coniugi L.F. e B.N. avverso la sentenza del Tribunale di Prato che, ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla B.N. e dal L.F. e basandosi sugli accertamenti compiuti dal perito in sede penale e sulle prove espletate, aveva accolto la domanda di regresso proposta dall'INAIL nei confronti dei predetti.
In particolare, F.P. era stato condannato a pagare all'INAIL la somma di complessivi Euro 327.572, erogata dall'Istituto a seguito dell'infortunio mortale subito da A.P. il 30.10.1993, rimasto folgorato mentre era intento ad effettuare un'operazione di manutenzione sulla macchina cardatrice di proprietà della ditta Omissis, mentre B.N. e L.F., chiamati in causa da F.P., erano stati condannati a rimborsare al F.P., nella misura di un quarto ciascuno, un quarto di quanto pagato dal medesimo all'INAIL in esecuzione della stessa sentenza.
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze L.F. e B.N. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi illustrati da memoria. Resiste l'INAIL con controricorso e memoria. F.P. è rimasto intimato.
OGGETTO: Quesiti sulle attività 1 e 91 del D.M.16 febbraio 1982.
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