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Con ricorso al Tribunale di Benevento del 5.5.2004 L.LR. agiva nei confronti dell'INAIL per il riconoscimento della natura professionale delle malattie denunziate all'ente assicurativo— riconducibili alle attività di coltivatore diretto e successivamente alle mansioni di dipendente delle FERROVIE DELLO STATO e poi di BANCA INTESA spa - e per la condanna dell'INAIL alla costituzione della rendita o al pagamento dell'indennizzo, in relazione al grado di invalidità accertato.
Il Tribunale, all'esito della ctu, rigettava la domanda.
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 2-6.7.2010 (nr. 5220/2010), rigettava l'appello del L.LR., ritenendo non provata l'origine lavorativa delle patologie in conformità alle conclusioni del ctu nominato nel primo grado.
Riteneva non persuasive le considerazioni del consulente di parte, che non aveva allegato argomentazioni specifiche e convincenti per individuare un elemento di connessione delle malattie con la attività lavorativa.
Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza L.LR., articolando due motivi.
Ha resistito l'INAIL con controricorso.
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