Slide background




Cassazione Penale, Sez. 3, 11 aprile 2017, n. 18396

ID 3898 | | Visite: 3091 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/3898

Cassazione Penale, Sez. 3, 11 aprile 2017, n. 18396 - Visita dei Carabinieri nel cantiere edile. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, quando si parla di rapporto di lavoro subordinato?

Già prima della entrata in vigore del d.lgs. n. 81 del 2008, la Corte aveva affermato il principio che ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, un rapporto di lavoro subordinato deve essere considerato tale in riferimento all'assenza di autonomia del lavoratore nella prestazione dell'attività lavorativa e non già in relazione alla qualifica formale assunta dal medesimo (Sez. 4, n. 12348 del 29/01/2008, Giorgi, Rv. 239251...) e che sono considerati lavoratori subordinati tutti coloro che, indipendentemente dalla continuità e dall'onerosità del rapporto prestano la loro attività fuori del proprio domicilio alle dipendenze e sotto la direzione altrui, anche se l'attività è prestata a mero titolo di favore.

La definizione di "lavoratore" fornita dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008, fa leva sullo svolgimento dell'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale ed è definizione più ampia di quelle che l'hanno preceduta, che facevano riferimento, invece, al "lavoratore subordinato" (art. 3, d.P.R. n. 547 del 1955) e alla "persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro" (art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 626 del 1994).

Sicché, a prescindere dal fatto che un "lavoratore" possa essere titolare o meno di un'impresa artigiana ovvero essere un lavoratore autonomo, quel che conta, ai fini dell'applicazione delle norme incriminatrici in questione, è che egli oggettivamente disimpegni mansioni lavorative tipiche dell'impresa (non importa se a titolo di favore) nel luogo di lavoro deputato (nel caso di specie un cantiere) e su richiesta dell'imprenditore. Per cui stabilire se lo I.E. fosse un lavoratore autonomo o dipendente non ha rilevanza, non nei termini proposti dall'imputato; quel che rileva è che egli sia stato impiegato nei lavori d'impresa esercitando mansioni tipiche del lavoratore dipendente e con strumenti messi a disposizione dell'imprenditore, nel cantiere ove operava l'impresa stessa.

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Cassazione Penale, Sez. 3, 11 aprile 2017, n. 18396.pdf
Cassazione Penale, Sez. 3
215 kB 5

Tags: Sicurezza lavoro Testo Unico Sicurezza D. Lgs 81/2008

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Mar 22, 2024 105

Decreto ministeriale 18 marzo 2024 n. 47

Decreto ministeriale 18 marzo 2024 n. 47 ID 21550 | 22.03.2024 DM MLPS 18 marzo 2024 n. 47 - Aggiornamento composizione Commissione per l’iscrizione nell’elenco nominativo degli esperti di radioprotezione di cui al decreto del MLPS di concerto con Min. salute, del 9 agosto 2022 ... Articolo unico… Leggi tutto
Cantieri archeologici tutela dei lavoratori e del patrimonio culturale
Mar 22, 2024 109

Cantieri archeologici: tutela dei lavoratori e del patrimonio culturale

Sicurezza & Archeologia - Cantieri archeologici: tutela dei lavoratori e del patrimonio culturale ID 21549 | 22.03.2024 / In allegato Il settore dedicato alla conservazione e alla tutela del patrimonio storico e artistico è caratterizzato da addetti e operatori altamente specializzati, per i quali… Leggi tutto

Più letti Sicurezza