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Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 marzo 2017, n. 6773

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Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 marzo 2017, n. 6773 - Termini di decadenza sostanziale per i lavoratori che non si sono attivati per far valere l'esposizione al rischio amianto

1. La Corte d'appello di Firenze con la sentenza n. 1555 del 2010, in accoglimento dell'appello proposto dall'Inps avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto che aveva accertato il diritto di F.B. alla rivalutazione contributiva di cui all'articolo 13 comma 8 della L. n. 257 del 1992 per il periodo di esposizione all’amianto dal 1980 al 1992, dichiarava improponibile la domanda proposta in primo grado dal F.B. e compensava tra le parti le spese processuali del doppio grado.

2. La Corte territoriale argomentava che la rivalutazione contributiva era stata chiesta con domanda amministrativa del 29 dicembre 1995 e la domanda giudiziale era stata presentata solo in data 3 febbraio 2009, quand'era trascorso il termine triennale di decadenza di cui all'art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970, come sostituito dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modificazioni nella legge n. 438 del 1992. Né poteva valere in senso contrario la presentazione di nuove domande nel 2005 e nel 2008, considerato che l'articolo 47 del d.l. n. 269 del 2003 e l'art. 3 della legge n. 350 del 2003 non avevano introdotto una sorta di remissione in termini, introducendo al contrario specifici termini di decadenza sostanziale per i lavoratori che non si erano attivati per far valere l'esposizione al rischio amianto e così ribadendo le superiori esigenze di interesse pubblico alla definizione di situazioni risalenti nel tempo e di difficile accertamento sul piano fattuale.

3. Per la cassazione della sentenza F.B. ha proposto ricorso, affidato ad un unico articolato motivo, cui hanno resistito con controricorso l'Inps e l'Inail.

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Cassazione civile Sez. Lav.
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Tags: Sicurezza lavoro Rischio amianto

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