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H.ER. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì con cui vennero rigettate le sue domande dirette al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per effetto di una serie di condotte illegittime e vessatorie datoriali, con conseguente annullamento delle dimissioni da lui rassegnate per giusta causa l'11.7.06 e condanna della società cooperativa agricola a r.l. 'Omissis' al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. Assumeva il ricorrente di aver subito un illegittimo mutamento di mansioni (da addetto alle pulizie alla macellazione dei polli), peraltro avvenuto al rientro di un permesso non retribuito per recarsi in Marocco ed in contrasto con l'art. 2087 c.c., non avendo l'azienda ottemperato alle prescrizioni mediche limitative dell'idoneità del lavoratore alle nuove mansioni. In tali condotte il ricorrente ravvisava anche un 'mobbing' da parte della datrice di lavoro. Resisteva la Cooperativa.
Con sentenza depositata il 9 gennaio 2014, la Corte d'appello di Bologna respingeva il gravame, ritenendo non provate le domande alla luce delle risultanze processuali, già in tal senso valutate dal Tribunale.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il lavoratore, affidato a tredici motivi.
Resiste la società cooperativa con controricorso, poi illustrato con memoria.
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