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"Secondo il consolidato insegnamento della Corte di legittimità, il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità CE o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore, valgano a esonerarlo dalla sua responsabilità (Cass., Sez. 4, n. 37060/2008, Rv. 241020).
In proposito, va anche ribadito che la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l'evento dannoso sia provocato dall'inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori. A detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza (Sez. 4, n. 26247 del 30/05/2013, Rv. 256948Sez. 4, n.22249 del 14/03/2014 Rv. 259229)."

Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto dell'Ente Nazionale di Propaganda per la Prevenzione Infortuni (E.N.P.I.).
(GU n.42 del 20-2-1939)
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Art. 1.
E conce...

ID 15964 | 07.03.2022 / Documento completo allegato
Le attività suddette rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 31/07/2020, n. 10...
Fac simile del modulo Inail di denuncia di infortunio sul lavoro. Fonte: www.inail.it
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