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Cassazione Penale, Sez. 4, 09 novembre 2016, n. 47092

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Cassazione Penale, Sez. 4, 09 novembre 2016, n. 47092 - Operazione di rimozione del materiale in eccesso nell'asciugatrice in movimento. Infortunio del lavoratore e nessun comportamento abnorme se la macchina non è sicura

"La Corte territoriale ha escluso l'abnormità e l'imprevedibilità del comportamento dell'infortunato, evidenziando anzi come fosse stata accertata la frequente operazione di pulizia dell'asciugatrice con il macchinario in movimento, e la costante inerzia del datore di lavoro che ben avrebbe potuto e dovuto rendersi conto dell'inadeguatezza del sistema di protezione."

1. La Corte d'Appello di Firenze confermava la condanna di B.M.C., rappresentante legale ed amministratrice unica della tintoria LU.NA., quale responsabile del reato di lesioni colpose gravi cagionate con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro al dipendente D.S., oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

2. In merito alle modalità del fatto la Corte distrettuale esponeva che il giorno 6 febbraio 2008 il D.S., dopo aver caricato la macchina asciugatrice cui era addetto, aveva tentato di rimuovere il materiale in eccesso mentre questa era in movimento; per fare ciò aveva inserito la mano destra in una feritoia posta lateralmente, di norma chiusa da uno sportello apribile con una chiave; il nastro trasportatore aveva afferrato la mano trascinando il braccio fino a quando la macchina non era stata bloccata da un altro operaio; ne erano derivate gravi lesioni da schiacciamento ed una frattura alla dialisi ulnare.

Nei motivi di appello la difesa aveva contestato l'affermazione di penale responsabilità, sostenendo che il meccanismo di protezione della feritoia utilizzata per la rimozione del materiale in eccesso era sufficientemente sicuro e che l'evento era stato provocato dall'iniziativa inadeguata ed abnorme del D.S., il quale aveva preso la chiave, tolto i bulloni ed aperto lo sportello con l'asciugatrice in movimento, pur essendo consapevole della necessità di spegnere prima il macchinario.

Nel respingere il gravame, la Corte di Firenze escludeva ogni condotta eccezionale ed imprevedibile del lavoratore ed evidenziava che l'asciugatrice non presentava un efficace dispositivo di sicurezza, nonostante si trattasse di un'attrezzatura in relazione alla quale era di particolare evidenza il pericolo costituito dagli organi lavoratori in movimento e la conseguente problematica attinente alla protezione e segregazione degli stessi.

3. Ha proposto ricorso la B.M.C., tramite il difensore di fiducia, per due distinti motivi, entrambi relativi al vizio motivazionale.

3.1. Sotto un primo profilo si deduce che i giudici di merito non avevano considerato che il D.S. da anni svolgeva quel compito ed aveva profonda esperienza del macchinario, e che della gestione dei dipendenti e dell'utilizzo e sicurezza dei macchinari si occupava il figlio dell'imputata, circostanza che escludeva la responsabilità della titolare dell'azienda.

3.2. Sotto un secondo profilo si duole del giudizio di mera equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti, sollecitandone invece la prevalenza.

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Cassazione Penale, Sez. 4
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Tags: Sicurezza lavoro Rischio attrezzature lavoro

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