Slide background




Cassazione Penale, Sez. 4, 06 ottobre 2016, n. 42092

ID 3170 | | Visite: 3293 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/3170

Cassazione Penale, Sez. 4, 06 ottobre 2016, n. 42092 - Caduta dalla scala a pioli del lavoratore "improvvisatosi" manutentore: comportamento abnorme o responsabilità del DL?

1. La Corte di Appello di Catania con sentenza in data 1.10.2015, sull'appello dell'imputato, confermava la sentenza del Tribunale di Ragusa che aveva riconosciuto C.C. colpevole del reato di cui all'art.589 cod.pen., nonché di tre distinte contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro, in conseguenza della caduta da una scala a pioli del dipendente L.O. intento ad eseguire lavori di manutenzione in quota del macchinario "filo diamantato" e in conseguenza la aveva condannata alla pena di anni due di reclusione in relazione al delitto e a € 5000 di ammenda in relazione alle tre contravvenzioni. Condannava altresì la imputata al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite cui riconosceva somme a titolo provvisionale in ragione del grado di parentela nei confronti del de cuius.

2. A fondamento della propria decisione la corte territoriale rilevava che L.O., sebbene inserito nella ditta O. e C. s.r.l. di cui la imputata risultava legale rappresentante in qualità di autista, sulla base del materiale istruttorio acquisito al giudizio, risultava essere comandato a svolgere anche attività ausiliarie in altri settori, quale quelli della manutenzione delle macchine, come nella specifica ipotesi in cui il L.O. si era issato su una scala a pioli per operare all'altezza richiesta dello specifico macchinario alla cui manutenzione era intento. La circostanza che la manutenzione straordinaria della suddetta macchina fosse curata da una ditta esterna, come desumibile dai documenti fiscali prodotti dalla difesa dell'imputata, non era incompatibile con l'incarico assunto dal dipendente, la cui azione non era stata improvvisa ed arbitraria, essendo altresì emerso che i dipendenti non erano soliti assumere iniziative personali di esecuzione di incombenti non comandati.

3. Da tali circostanze derivava la responsabilità del titolare della ditta e datore di lavoro del L.O. sia in relazione alla omessa predisposizione degli accorgimenti tecnici di cui alle fattispecie contravvenzionali ascritte e in particolare di non avere predisposto un sistema di accesso in quota per la manutenzione del macchinario, nonché per non avere provveduto acchè la scala a pioli fosse saldamente ancorata e comunque fosse di altezza superiore al livello di accesso al macchinario, sia in relazione alla omessa formazione del dipendente sui rischi connessi alla effettuazione di lavori di meccanica e di manutenzione dei macchinari presenti in azienda.

4. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputata deducendo vizio di mancanza di motivazione e di violazione nella valutazione della prova, atteso che era emerso in dibattimento che giammai il L.O. aveva svolto interventi di manutenzione straordinaria ma semmai piccoli lavori di manutenzione ordinaria. Assumeva pertanto che la manutenzione del "filo diamantato" presentava caratteri di straordinarietà e di particolare delicatezza che giustificavano l'intervento di ditta specializzata, mentre vi erano elementi oggettivi per ritenere che il L.O. avesse assunto il compito di ingrassare la macchina, compito che mai avrebbe potuto impartire il datore di lavoro in quanto la macchina non aveva punti di lubrificazione. Ne derivava che il comportamento del dipendente era stato arbitrario e imprevedibile.

Con memoria depositata in data 4 Luglio 2016 si costituiva in giudizio la parte civile Inail che chiedeva il rigetto del ricorso.

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Cassazione Penale, Sez. 4, 06 ottobre 2016, n. 42092.pdf)n. 42092 del 06 ottobre 2016
Cassazione Penale, Sez. 4
IT195 kB829

Tags: Sicurezza lavoro Valutazione dei Rischi

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Circolare INAIL 04 luglio 2025 n  40
Lug 07, 2025 291

Circolare INAIL 04 luglio 2025 n. 40

Circolare INAIL 04 luglio 2025 n. 40 / Ciclo-fattorini delle piattaforme digitali ID 24233 | 07.07.2025 / In allegato Circolare INAIL 04 luglio 2025 n. 40Tutela del lavoro mediante piattaforme digitali. Circolare ministeriale 18 aprile 2025, n. 9 riguardante “Classificazione e tutele del lavoro dei… Leggi tutto
Lug 05, 2025 353

Decreto direttoriale n. 73 del 3 luglio 2025

Decreto direttoriale n. 73 del 3 luglio 2025 ID 24228 | 05.07.2025 Decreto direttoriale n. 73 del 3 luglio 2025Aggiornamento della composizione della Commissione per l'esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'Allegato III del Decreto dell'11 aprile… Leggi tutto
Lug 02, 2025 800

Ordinanza Emilia-Romagna n. 150 del 30 giugno 2025

Ordinanza Emilia-Romagna n. 150 del 30 giugno 2025 / Rischio calore solare lavoro ID 24211 | 02.07.2025 Dal 2 luglio 2025 in Emilia-Romagna ferme le attività tra le ore 12.30 e le 16, nei cantieri edili e affini, in agricoltura, nel florovivaismo e nei piazzali della logistica, quando il livello di… Leggi tutto

Più letti Sicurezza