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1. Avendo con atto del 26 marzo 2014 A. S.r.l. citato Fornace O. S.r.l. davanti al Tribunale di Voghera perché fosse dichiarato nullo per violazioni di norme imperative il contratto di affitto di azienda che essa, in qualità di affittuaria, aveva stipulato con la convenuta il 19 dicembre 2002, ovvero perché fosse annullato o ne fosse dichiarata la risoluzione per inadempimento di controparte (causa RG 232/2004), ed avendo in altro giudizio (RG 770/2004), poi riunito a quello avviato da A., Banca Popolare Emilia Romagna s.c. a r.l. agito per accertare che Fornace O. non aveva il diritto di escutere la fideiussione che essa il 5 dicembre 2002 aveva rilasciato quanto al pagamento dei canoni d'affitto d'azienda - aderendo la banca alla prospettazione di A. -, ed essendosi in entrambi giudizi costituita Fornace O. resistendo, il Tribunale, con sentenza del 2-15 febbraio 2010 rigettava le domande di A., dichiarava risolto il contratto per inadempimento di quest'ultima, che condannava al pagamento dei canoni, dichiarando la banca tenuta ad adempiere alla fideiussione.
Presentava appello A., e si costituiva Fornace O., resistendo. Con sentenza del 25 settembre-11 ottobre 2013 la Corte d'appello di Milano ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla determinazione dei canoni che l'appellante è condannata a pagare, per il resto confermandola.
2. Ha presentato ricorso A. sulla base di un unico articolato motivo - sviluppato anche con memoria ex articolo 378 c.p.c. -, da cui si difende con controricorso O. Fornace.
Diritto
3. Il ricorso è parzialmente fondato.
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ID 25147 | 18.12.2025 / In allegato
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