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Con la sentenza n. 128/2012, pubblicata il 20.2.2012, la Corte d'Appello di Firenze rigettava l'appello promosso dalla società B.M. & C. SNC contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Livorno che, respinta la chiamata in garanzia verso la Toro Ass.ni Spa, la condannava a pagare all'Inail a titolo di regresso la somma di € 69.428,16, rideterminata dalla Corte territoriale in € 37.089,19, oltre le spese di lite, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro subito dal socio T.G.
La Corte d'Appello sosteneva quanto alla chiamata in causa della Toro Ass.ni Spa l'inammissibilità ex art. 2722 c.c. della prova per testi dedotta dalla B.M. & C. SNC per dimostrare l'estensione della copertura assicurativa anche ai danni che avessero attinto i soci. Quanto alla responsabilità della società in merito al regresso dell'INAIL la Corte affermava che essa discendesse dalla sentenza di patteggiamento (con cui era stata definito il procedimento penale a carico di B.M., ritenuto datore di lavoro e responsabile legale), dalla contestazione penale, dalla negligenza strutturale propria dell'impianto del cantiere (secondo il rapporto in atti e la conferma di un testimone) e dalla reciprocità dell'obbligo di sicurezza nei confronti dei soci.
Avverso detta sentenza la società B.M. & C. SNC propone ricorso affidando le proprie censure a tre motivi con i quali chiede la cassazione della sentenza.
Resiste INAIL con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
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