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Con sentenza del 27/1 - 10/4/2014 la Corte d'appello di Bari, in parziale accoglimento dell'impugnazione principale proposta da G.M. avverso la sentenza di primo grado del giudice del lavoro del Tribunale di Trani, ha riformato tale decisione ed ha condannato la società Mont. Ar. Metal s.a.s di L.G. & C. s.a.s, della quale l'appellante era dipendente, al pagamento in favore di quest'ultimo della somma di € 79.117,00 a titolo di risarcimento del danno biologico e morale derivatogli dall'incidente sul lavoro occorsogli il 15/10/1996, mentre ha respinto l'appello incidentale col quale la predetta società aveva chiesto di essere manlevata, in caso di condanna, dalla società assicuratrice Milano Assicurazioni s.p.a. .
Ha osservato la Corte che non poteva escludersi una responsabilità della datrice di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. nella verificazione dell'incidente occorso al G.M., il quale era caduto da un'impalcatura autoreggente di due piani in occasione di una scossa tellurica, in quanto dagli atti di causa si potevano ricavare elementi tali da far ritenere sussistente una latenza del controllo datoriale sul comportamento del lavoratore ed un difetto di vigilanza nell'aver consentito lo svolgimento di attività lavorativa senza aver predisposto un opportuno riparo al rischio di caduta.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso società Mont. Ar. Metal di L.G. & C. s.a.s con un solo motivo, illustrato da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
Resiste con controricorso G.M..
Rimane solo intimata la società Milano Assicurazioni s.p.a.

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