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Cassazione Civile, Sez. 3, 21 giugno 2016, n. 12728

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Cassazione Civile, Sez. 3, 21 giugno 2016, n. 12728 - Infortunio con una attrezzatura fornita dal subappaltante

1. Con sentenza n. 768/2009 il Tribunale di Pordenone, a seguito di domanda di risarcimento di danni derivati da un infortunio sul lavoro del 24 aprile 1998 proposta da B.A. nei confronti di S. S.p.A. (l'attore aveva subappaltato dalla convenuta un'attività di manutenzione di ascensori, nella cui esecuzione con un attrezzo - un estrattore - da essa fornitogli si era leso la mano destra), riteneva sussistente la responsabilità di S. S.p.A. nella causazione del sinistro condannandola pertanto a risarcire l'attore per i danni non patrimoniali subiti nella misura di € 39.454,96, oltre accessori.

Avendo S. S.p.A. proposto appello principale contro tale sentenza e il B.A. proposto appello incidentale, la Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 4 luglio-10 agosto 2012, in parziale riforma, respingeva l’appello principale e accoglieva parzialmente l'appello incidentale, condannando S. S.p.A. a risarcire a controparte anche il danno patrimoniale per lucro cessante, liquidato in € 15.000 oltre accessori.

2. Ha presentato ricorso S. S.p.A., sulla base di cinque motivi.

Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., insufficiente motivazione sul fatto controverso e decisivo rappresentato dall'asserita mancanza di prova di idonee istruzioni al B.A. sull’uso della attrezzatura di cui la ricorrente l'aveva munito. Il giudice d'appello al riguardo avrebbe omesso di considerare tutte le risultanze probatorie e, in particolare, quel che avrebbe rilevato il c.t.u. sulla semplicità dell'attrezzo e sul suo uso normale da parte degli esperti manutentori, e l'articolo 5 del capitolato d'appalto per cui il B.A. sarebbe stato a conoscenza dei rischi.

Il secondo motivo, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2697 c.c. e 116 c.p.c. nonché, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo, cioè sulla asserita mancata indicazione delle corrette modalità d'uso della attrezzatura e sulla dinamica del sinistro. Osserva la ricorrente che l'onere di provare il nesso causale nell'ambito dell'Infortunio sarebbe stato comunque del B.A., trattandosi di azione ex articolo 2043 c.c.; e che la dinamica del sinistro non avrebbe potuto essere quella indicata dal c.t.u. nella consulenza disposta dal giudice di merito, come dimostrerebbero i rilievi ad essa mossi dal c.t.p. della ricorrente: pertanto, non vi sarebbe prova del nesso causale. Il motivo opera, poi, una ricostruzione fattuale del sinistro, per concludere nel senso che questo avvenne per un uso improprio del dispositivo estrattore. 

Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2049 c.c. e 116 c.p.c., nonché, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omessa o insufficiente motivazione sul fatto controverso e decisivo, cioè sulle valutazioni delle modalità operative del dipendente della S., D.N., nell’evento. Non sarebbe configurabile responsabilità ex articolo 2049 c.c. (la relativa azione era stata infatti respinta dal giudice di prime cure) perché sarebbe stato semmai il B.A. ad avvalersi sotto le proprie direttive del D.N., essendo infatti il B.A. del tutto autonomo dalla S., nei cui confronti era appaltatore.

Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 2056 e 1227 c.c. nonché, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., insufficiente motivazione sul fatto controverso e decisivo rappresentato dalla condotta imprudente del B.A., essendo egli, come subappaltatore, soggetto autonomo nelle sue valutazioni professionali.

Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2056, 1223, 1226, 2697 c.c. e 116 c.p.c., nonché, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, cioè la sussistenza di una perdita reddituale che il B.A. avrebbe riportato per l'infortunio, avendo il giudice d'appello esperito una valutazione contraria agli esiti probatori.

Si è difeso con controricorso il B.A., chiedendone il rigetto.

La ricorrente ha poi depositato memoria ex articolo 378 c.p.c.

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Cassazione Civile, Sez. 3
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Tags: Sicurezza lavoro Rischio attrezzature lavoro

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