Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
44.035
/ Documenti scaricati: 31.397.696
/ Documenti scaricati: 31.397.696
"... E' noto come, in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la notizia dell'infortunio, dalla quale decorre il termine di due giorni previsto dall'art. 53, primo comma d.p.r. 1124/1965, si riferisca ad eventi produttivi, secondo l'accertamento medico, di un'inabilità superiore ai tre giorni, senza che possa avere rilievo né la sola conoscenza del fatto lesivo, né quella di un'inabilità contenuta nel predetto termine (Cass. 20 novembre 2006, n. 24596), posto che l'obbligo del datore di lavoro di dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni decorre dalla data di ricezione effettiva del certificato medico, senza che si possa addebitare al datore di lavoro di non averlo acquisito con la massima prontezza e diligenza, atteso che la norma ha inteso indicare un criterio oggettivo per determinare l'obbligo di denuncia e non ha imposto ulteriori obblighi e condizioni (Cass. 23 giugno 2004, n. 11688).
Poiché nel caso di specie difetta l'allegazione di alcun certificato medico, né di prova di obiettivo riscontro dell'infortunio, quale comunicazione immediata dal lavoratore, ai sensi dell'art. 52 d.p.r. 1124/65, deve essere esclusa l'insorgenza dell'obbligo del datore di lavoro di denuncia ai sensi dell'art. 53 d.p.r. cit. e di ogni sua conseguente responsabilità: con irrilevanza di ogni altra questione prospettata.
ID 21327 | 07.02.2024
Linee guida per l'applicazione del D.lgs 626/94 a cura del Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome con la collaborazi...
Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(GU n.206 del 04-09-2000)
_______
Aggiornamenti all'atto
10/09/2001
DECRETO-LEGGE 7 settembre 2001, n. 343 (in G.U. 10/0...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024