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Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 giugno 2016, n. 12088

ID 2876 | | Visite: 4190 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/2876

Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 giugno 2016, n. 12088 - Omessa denuncia degli infortuni all'Inail: nessuna responsabilità del datore di lavoro se difetta l'allegazione da parte del lavoratore del certificato medico

"... E' noto come, in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la notizia dell'infortunio, dalla quale decorre il termine di due giorni previsto dall'art. 53, primo comma d.p.r. 1124/1965, si riferisca ad eventi produttivi, secondo l'accertamento medico, di un'inabilità superiore ai tre giorni, senza che possa avere rilievo né la sola conoscenza del fatto lesivo, né quella di un'inabilità contenuta nel predetto termine (Cass. 20 novembre 2006, n. 24596), posto che l'obbligo del datore di lavoro di dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni decorre dalla data di ricezione effettiva del certificato medico, senza che si possa addebitare al datore di lavoro di non averlo acquisito con la massima prontezza e diligenza, atteso che la norma ha inteso indicare un criterio oggettivo per determinare l'obbligo di denuncia e non ha imposto ulteriori obblighi e condizioni (Cass. 23 giugno 2004, n. 11688).
Poiché nel caso di specie difetta l'allegazione di alcun certificato medico, né di prova di obiettivo riscontro dell'infortunio, quale comunicazione immediata dal lavoratore, ai sensi dell'art. 52 d.p.r. 1124/65, deve essere esclusa l'insorgenza dell'obbligo del datore di lavoro di denuncia ai sensi dell'art. 53 d.p.r. cit. e di ogni sua conseguente responsabilità: con irrilevanza di ogni altra questione prospettata.

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Cassazione civile Sez. Lav.
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Tags: Sicurezza lavoro INAIL

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